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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco - II (3/2016)
CONS. STATO, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369
Il sindaco di Alessandria aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica con la quale era stato ordinato a dei condomini "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte davanti al quale era stata impugnata l’ordinanza aveva rilevato in sintesi che:
- l'ordinanza impugnata utilizza uno strumento extra ordinem per indebitamente interferire in rapporti individuali di natura privatistica e nello specifico in una controversia condominiale;
- mancano i presupposti di imprevedibilità e urgenza della situazione, atteso che la problematica del riscaldamento del condominio è stata ampiamente dibattuta in sede condominiale, ove è stata altresì presa una deliberazione all'unanimità che vincolava l'amministratore e tutti i ricorrenti;
- i condomini dissenzienti avrebbero potuto contestarla nelle sedi competenti;
- mancano peraltro veri e propri profili di rischio ascrivibili alla generalizzata categoria dell'incolumità pubblica.