Interna corporis degli organi costituzionali

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L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)" (così G. Puccini, Il problema dell'identificazione delle autorità indipendenti fra giurisprudenza amministrativa e decreto "salva-Italia, corsivo originale, in www.osservatoriosullefonti, n. 1/2012).

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)"[1].

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni anno la Commissione europea pubblica un report relativo alla sua attività di controllo dell’applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri nell’anno precedente. Lo scorso 22 ottobre la Commissione ha pubblicato il 30mo report, relativo al 2012. Il report, disponibile in inglese, illustra la performance degli Stati membri con riferimento ad alcuni aspetti chiave della procedura di infrazione (quali, ad esempio, il numero delle procedure pendenti nell’anno e di quelle nuove, le aree di attività dell’Unione in cui più elevato è il tasso di mancata o incorretta attuazione, i dati relativi alla presentazione di denunce da parte di cittadini e imprese, e quelli concernenti il ricorso alla piattaforma EU Pilot); è inoltre corredato da alcuni staff working ducuments che illustrano la performance dei 27 Stati membri e le statistiche relative alle principali aree tematiche. Purtroppo, il report evidenzia una performance non soddisfacente dell’Italia, che colleziona la ‘maglietta nera’ rispetto a molteplici indicatori ‘negativi’ (oltre alle indicazioni contenute nella parte generale del report, si veda anche il più dettagliato staff working document dedicato a p. 32).

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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