Interna corporis degli organi costituzionali

Rubriche

Con la sentenza della sesta sezione 30 dicembre 2011, n. 7001, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all'Isvap la natura di autorità amministrativa indipendente, affermando appunto testualmente che, fra le autorità indipendenti, «è dato ricomprendere l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP, in quanto, per la sua autonomia (specie organizzativa, contabile e gestionale) e per la sua funzione esterna di vigilanza del settore assicurativo in attuazione dell'ordinamento, agisce in posizione di neutralità e a tutela dell'interesse generale per la stabilitàò del mercato e la trasparenza e correttezza dell'offerta». Con ciò, dunque, il Consiglio di Stato non ha fatto altro che ribadire in sede giurisdizionale quanto aveva già precedentemente aveva avuto modo di affermare, in sede consultiva, nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 febbraio 2005, affare n. 11603/2004.

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

L’art. 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE non si applica alle visite del un capo di Stato di uno Stato membro in un altro Stato membro: 

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri – Presidente dell’Ungheria – Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca – Relazioni diplomatiche tra Stati membri»

La Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Legge Pinto.

Con decreto legge n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2012, poi convertito in legge (n. 134/2012) pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 7 agosto 2012, il Governo italiano ha adottato misure urgenti per la crescita.

L'articolo 55 del suddetto provvedimento introduce alcune significative modifiche alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Si riporta di seguito il testo del Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si segnalano, in particolare, l’aumento dei giudici della grande sezione della Corte di giustizia da 13 a 15 e la contestuale abolizione della regola secondo cui tutti i presidenti delle  sezioni a cinque giudici partecipano alla grande sezione. La nuova regola prevede la partecipazione di tre presidenti delle sezioni a cinque, scelti secondo le modalità previste dal regolamento di procedura. Di conseguenza, sono stati anche modificati i quorum della grande sezione e della seduta plenaria, subordinando la validità delle deliberazioni alla presenza, rispettivamente, di almeno undici (invece che nove) e diciassette (invece che quindici) giudici.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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