Interna corporis degli organi costituzionali

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Con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, è stata autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale. Il regolamento n. 1259/2010 provvede, quindi, alla istituzione di un quadro giuridico in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti il cui obiettivo è garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

 La DEB (Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft), intenzionata a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella attuazione di alcune direttive, chiedeva di essere ammessa al gratuito patrocinio. La DEB, infatti, non possedeva i mezzi finanziari per farsi rappresentare da un avvocato – il cui patrocinio nell’azione di responsabilità è obbligatorio – né poteva sostenere l’anticipo sulle spese giudiziali previsto dalla legge tedesca sulle spese di giustizia. Secondo il diritto tedesco, infatti, le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite in Germania, sono ammesse al gratuito patrocinio se né esse né i soggetti che hanno un interesse economico nella controversia sono in grado di sostenere tali spese; occorre, inoltre, che risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio. La domanda della DEB è stata, però, rigettata, poiché si è ritenuto che nel caso di specie la rinuncia della DEB all’esercizio del suo diritto non era contraria all’interesse generale. Tuttavia, il giudice dell’appello, considerato che tale diniego impediva completamente alla ricorrente di esercitare un’azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell’Unione, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità del rifiuto con il principio di effettività, quale garantito dall’ordinamento dell’Unione.

Con sentenza del 27 novembre 2003, la Corte costituzionale austriaca ha statuito che la legge nazionale sull’abolizione della nobiltà del 3 aprile 1919 osta a che un cittadino austriaco acquisisca un cognome comprendente un titolo nobiliare; ciò anche quando l’acquisizione è conseguenza della adozione da parte del cittadino di uno Stato membro che legittimamente porta tale titolo, quale elemento costitutivo del proprio cognome secondo il diritto dello Stato di cittadinanza.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

«Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati»

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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