Interna corporis degli organi costituzionali

Rubriche

Legge regionale Piemonte, 2 dicembre 2009, n. 28

 Con la l.r. n. 28 del 2009, il Piemonte istituisce il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, organo monocratico controllato dal Consiglio regionale.

I precedenti normativi di questo organismo di garanzia sono da individuarsi, da un lato, nel testo unificato predisposto dall’On. Nitto Palma e giacente presso la Camera dei Deputati e, dall’altro, dal provvedimento approvato dalla Regione Lazio.

Legge regionale Piemonte, 9 dicembre 2009, n. 31

Con la l.r. n. 31 del 2009, il Piemonte istituisce il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, organo monocratico istituito presso il Consiglio regionale che si avvale, nel proprio operato, delle strutture del Difensore civico regionale, con il quale collabora attraverso la reciproca comunicazione di situazioni di interesse comune.

Il Garante viene istituito in attuazione della disposizione dell’art. 11, c. 2, dello Statuto regionale, e le sue funzioni sono elencate dall’art. 2 della l.r. in oggetto.

Legge regionale Piemonte, 16 dicembre 2009, n. 32

Con la l.r. n. 32 del 2009, la Regione Piemonte, unitamente alle Regioni italiane Liguria e Valle d’Aosta e a due Regioni francesi, ha istituito, in conformità al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1082/2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), uno strumento di cooperazione a livello comunitario al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra i suoi membri (art. 1, c. 2). In particolare, tali Regioni intendono favorire una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, con la finalità (art. 1, c. 1, l.r. n. 32 del 2009) di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38

 
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).

La selezione delle leggi regionali oggetto della rassegna induce a svolgere qualche riflessione introduttiva circa l’approccio dei singoli legislatori regionali nel dare attuazione ai rispettivi statuti, tenuto conto che nella normativa regionale esaminata il richiamo ai contenuti dello statuto è sempre immediatamente evidente, quando non esplicito, nelle leggi della Lombardia e della Campania, ossia delle regioni dotatesi dello statuto più di recente, diversamente da quanto si è avuto modo di rilevare, nel tempo, con riguardo all’attuazione di alcuni degli statuti in precedenza approvati dalle altre regioni.

Pare, ad ogni modo, opportuno precisare, sulla scorta delle pregresse esperienze maturate nelle regioni con uno statuto più risalente nel tempo, che la chiara riconducibilità delle leggi regionali di Lombardia e Campania ai rispettivi statuti potrebbe discendere dalla necessità dei legislatori lombardo e campano di attribuire un significato politico alla scelta di essere faticosamente addivenuti alla promulgazione dello statuto. In altri termini, alla promulgazione dello statuto o contestualmente ad essa, i contenuti statutari devono trovare una precisa e, lo si ripete, evidente ricaduta normativa.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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