Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).
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