Qualità della normazione

Rubriche

Sentenza n. 193/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24/09/2015 – Pubblicazione in G. U. 30/09/2015 n. 39

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte si pronuncia su alcuni profili di possibile incostituzionalità della legge elettorale della Regione Lombardia n. 17/2012, oggetto di questioni di costituzionalità sollevate dal TAR della Lombardia, nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento, in parte qua, del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale elettorale e dei presupposti verbali degli Uffici centrali circoscrizionali.

Ordinanza n. 175/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

Con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014; in particolare, l’art. 4 di tale disegno di legge dispone che, al fine dell’assunzione degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedano mediante rimodulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali.

Sentenza n. 171/2015 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

La Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Sentenza n. 169/2015 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) [recte: dell’art.5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 – come aggiunto dall’Allegato alla legge di conversione], secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Sentenza n. 158/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 24/06/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/07/2015

Motivi della segnalazione

In applicazione di principi affermati da precedenti pronunce – sentenze nn. 81, 64 e 55 del 2015 – la decisione dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 123 Cost., dell’intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 11, approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell’assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), provvedimento impugnato dal Governo in base all’assunto che esso fosse stato adottato in difetto dei presupposti per l’esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo, come indicati dallo statuto regionale. In particolare il Governo aveva denunciato la violazione dell’art. 123 Cost., allegando l’assenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell’art. 86, comma 3 dello statuto abruzzese, in base al quale «[…] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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