- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
La limitata potestà legislativa regionale in prorogatio (2/2015)
Sentenza n. 55/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14
Motivo della segnalazione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due distinti ricorsi (nn. 49 e 58 del 2014) ha impugnato nell'intero testo la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), lamentando la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.