Qualità della normazione

Rubriche

(aggiornato al 28.06.2014)

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di marzo e giugno – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un solo regolamento. Ci si riferisce al provvedimento n. 24894, recante la disciplina delle ipotesi di inesigibilità delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità[1].

Nel regolamento in questione, dopo aver ricordato la procedura volta al recupero delle sanzioni non pagate – in particolare, nei casi in cui vengano in rilievo sanzioni sospese o annullate e quando sia necessario procedere all’insinuazione nello stato passivo fallimentare –, si prevede la possibilità di dichiarare l’inesigibilità della prestazione una volta che siano stati esperiti tutti i tentativi previsti dalla normativa vigente. Tale accertamento è compiuto periodicamente dall’Autorità, la quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà procedere ad accertare le ipotesi di incapienza patrimoniale verificatesi nell’anno precedente. Pertanto, ai sensi dell’art. 11, l’Antitrust potrà, sempre nei casi di impossibilità a riscuotere le sanzioni per i motivi indicati nel regolamento ovvero in presenza di ogni altra causa ostativa alla riscossione delle sanzioni, dichiarare l’inesigibilità delle suddette sanzioni e demandare all’ufficio competente il compito di aggiornare gli archivi relativi alle sanzioni, specificando la causa di inesigibilità. Il regolamento si chiude con la previsione della possibilità di riesaminare la causa di inesigibilità: infatti, ai sensi dell’art. 12, qualora “la causa di inesigibilità venga meno, l’Autorità riesamina la dichiarazione di inesigibilità precedentemente assunta, demandando all’Ufficio competente di aggiornare in tal senso gli archivi relativi alle sanzioni e di riavviare le procedure per la riscossione della sanzione divenuta esigibile”.

Si segnala, infine, che, sempre nel periodo di riferimento della presente nota, il presidente dell’Autorità, prof. Giovanni Pitruzzella, è stato ascoltato dinanzi alla X Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della “Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia”[2].



[1] Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino settimanale del 19 maggio 2014, n. 20, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità alla pagina http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4240-20-14.html.

Aggiornato al 05.03.2014.

Periodo di riferimento: Ottobre 2013 – Febbraio 2014

 

Nel periodo di riferimento considerato, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi, A.G.Com.,) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, di seguito indicati:

1. Delibera 605/13/CONS: Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Delibera 680/13/CONS: Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Aggiornato al 03/03/2014 

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2013 – Marzo 2014), Il Garante per la protezione dei dati personali, oltre a intervenire con numerosi provvedimenti collegiali a carattere particolare rivolti a soggetti determinati (es.: decisioni su ricorsi, richieste di parere, verifiche preliminari, divieti di trattamento, etc.), ha adottato, altresì, diversi provvedimenti di carattere generale, fra cui due provvedimenti prescrittivi[1], nove autorizzazioni generali[2], due avvisi di consultazione pubblica su provvedimenti di carattere generale[3].

Nel periodo di riferimento, compreso tra il mese di novembre 2013 e i primi due mesi del 2014, l’AVCP ha adottato quattro atti di natura regolamentare. Il primo che analizzeremo contiene le “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”; il secondo fornisce le “Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il terzo contiene il “Regolamento di Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)”; infine, daremo conto del “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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