Qualità della normazione

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Sentenza n. 196/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Sentenza n. 196/2010: Deposito del 04/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 09/06/2010

 Motivi della segnalazione

Con la sentenza 196/2010, la Corte è ritornata sul rapporto fra legge statale e CEDU, dichiarando l’incostituzionalità di una legge interna per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. In particolare la Corte ha avuto modo anche di chiarire che l’apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell’adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l’art. 7 della CEDU, tenuto conto dell’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada (applicata in via obbligatoria in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato) anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

La Corte ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale».

Dopo la legge sulla normazione della Regione Toscana, un’altra Regione, l’Abruzzo, ha approvato una Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione (L.R. 14 luglio 2010, n. 26), con disposizioni che affrontano, in maniera persuasiva,  tutti i temi fino ad oggi evidenziati. Ma l’attuazione di questa legge è tutta da verificare.

Si prevede due volte (art. 1, quarto comma e art. 11, comma secondo) l’obbligo di abrogazione espressa, con riferimento, prima,  alle disposizioni della legge in esame,  e poi ai testi unici ma, come è noto, la vincolatività di tale obbligo per il legislatore regionale successivo è negata dalla prevalente dottrina e dalla Corte costituzionale: cosicché tali disposizioni creano aspettative, nei destinatari delle norme, che non sono in grado di soddisfare.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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