Qualità della normazione

Rubriche

Sent. TAR SICILIA, CATANIA sez. III, 17.11.2009, n. 1902

La materia dei controlli in quanto strettamente attinente all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è di competenza della giunta (vedi l. n. 127/1997 e l.r. Sicilia n. 23/1998); pertanto anche la disciplina del nucleo di valutazione di un comune rientra tra gli atti giuntali.

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 Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 25.5.2009, n. 482

La sentenza ribadisce l’illegittimità delle disposizioni regolamentari comunali che introducono limiti, divieti, vincoli e parametri urbanistici all’installazione di impianti di telefonia cellulare aventi carattere assolutamente generalizzato e indiscriminato. Come infatti ribadito da consolidata giurisprudenza, a livello locale ai sensi dell’art. 8 della l. n. 36/2001, la disciplina in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, è limitata al c.d. criterio territoriale, circoscritto alla definizione degli ‘obiettivi di qualità’ non inerenti la soglia delle emissioni e che, inoltre, non possono essere generici e generalizzati, nonché privi della indicazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti.

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav., 6.10.2009, n. 21293

In tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, il d.l. n. 702 del 1978, art. 5ter, convertito in l. n. 3 del 1979 (che, tra l'altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa (Cass. 3196/2001; sulla "ratio" del divieto, v., in termini analoghi, Sez. Un. 11714/1998, secondo le quali l'art. 5-ter è norma di carattere imperativo essenzialmente intesa, come emergente anche dal contesto normativo in cui è inserita, a contenere la spesa degli enti pubblici territoriali e delle loro aziende sicché il divieto in essa contenuto deve intendersi riferito a qualunque manifestazione di volontà, anche se espressa in sede di contrattazione collettiva nazionale, diretta a conferire efficacia agli accordi stipulati in sede aziendale, con conseguente nullità anche delle clausole del contratto nazionale di categoria che, dopo il 1 marzo 1979, dispongano la proroga di accordi integrativi aziendali stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma limitativa; conf. Cass. 12478/1999; 6161/2000; 7103/2000).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 12.6.2009, n. 3765

Il Consiglio di Stato ribadisce che per quanto attiene alle ordinanze contingibili ed urgenti, il profilo della contingibilità sta ad indicare l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica; ciò che conta è che il sindaco dia adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento extra ordinem; la ragione giustificatrice del ricorso a tali provvedimenti, allora, non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844).

E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n.70 del 23 Novembre 2009 la Legge Regionale n.14/ 2009 denominata “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.

La legge istituisce il sistema di Alta qualità del lavoro e il Comitato di Garanzia, in base al quale le imprese operanti nella Regione verranno certificate e qualificate sulla base di indicatori definiti in sede di programmazione e concertazione regionale ed indotte, tramite incentivi ( è’ prevista l’istituzione di un Fondo regionale per l’informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro) sia a migliorare le condizioni  generali sui luoghi di lavoro sia al contrasto del lavoro sommerso.

La legge prevede altresì il sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego e la creazione di una Agenzia  per il lavoro e la scuola, che svolge funzioni di monitoraggio e di attuazione delle linee di programmazione per le politiche del lavoro adottate dalla Regione.

La legge contiene inoltre misure di sostegno alla occupazione femminile, degli extracomunitari e dei diversamente abili, nonché misure di contrasto alla disoccupazione e alla esclusione sociale e una serie di interventi per la formazione professionale e per l’apprendistato.

Diversi infine gli organismi di concertazione previsti: la Commissione regionale per il lavoro, la Commissione provinciale per il lavoro, il Sistema regionale dei servizi per l’impiego, la Conferenza Regionale sulle dinamiche per l’occupazione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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