Qualità della normazione

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Sentenza n. 311/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

La Corte di cassazione (cfr. ord. 400 reg. ord. 2008) e la Corte d’appello di Ancona (cfr. ordd. 15, 16, 17, 18 e 19 reg. ord. 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) con riferimento agli articoli 117, c. 1, Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 262/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

 Con tale decisione la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l’assunzione della carica medesima.

Sentenza n. 230/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 24/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 30/06/2010

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 230/2010, la Corte è ritornata sulla questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private), con particolare riguardo alla problematica relativa alla fattispecie del litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e i soggetti danneggiati.

Sentenza n. 227/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 24/062010 - Pubblicazione in G. U. 30/06/2010

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 227/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 1, lett. r della legge n. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La Corte ha così accolto una questione di legittimità per violazione dell’art. 117.1 Cost. e, benché non fosse stato richiamato nell’ordinanza di rimessione, dell’art. 11 (in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte sull’utilizzazione dei parametri di legittimità a cui l’atto del giudice a quo, anche senza evocarli formalmente, fa tuttavia chiaramente riferimento).

Sentenza n. 216/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/06/2010 - Pubblicazione in G.U.: 23/06/2010

Motivi della segnalazione

Questa decisione rappresenta l’esito dello “storico” rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte con la sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103 del 2008 sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale in cui si dubiti della compatibilità di leggi regionali con norme comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129 del 2006; n. 406 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004). A seguito della decisione della Corte di Giustizia la Consulta dichiara che dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata: “Poiché il denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, è incompatibile con la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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