Archivio rubriche 2017

TAR LOMBARDIA, Milano, 29 dicembre 2016, n. 2482

Le disposizioni sulla partecipazione di cui all'art. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 - in materia di ordinanze contingibili e urgenti - possono essere derogate, in quanto incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si sarebbe aggravata con il trascorrere del tempo. La comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere.

TAR Veneto, Venezia, 06 dicembre 2016, n. 1346

La società ricorrente, esercente l’attività di videolotteria con sistemi di gioco VLT, aveva impugnato il Regolamento comunale, disciplinante la materia dei giochi leciti di competenza comunale, adottato dal Comune di San Donà di Piave con delibera n. 75 del 25 luglio 2006.
Per il TAR risulta legittima la scelta del Comune di regolare in modo generale gli orari di apertura delle sale giochi mediante lo strumento regolamentare ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 6/2015, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n. 267/2000, il Sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso.
Il regolamento è illegittimo, per eccesso di potere, nella parte in cui consente l'apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. "dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi" (e, quindi, per un totale di sei ore giornaliere), perché la drastica riduzione dell'orario di apertura risulta sproporzionata e ingiustificata: orario ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%.

CASS. CIV., sez. un., 05 dicembre 2016, n. 24740

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata.

CASS. CIV., sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25214

Con questa pronuncia la Suprema Corte ribadisce il principio di diritto, più volte affermato, secondo cui in tema di TARSU “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.

TAR UMBRIA, Perugia, 17 gennaio 2017, n. 95

Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell'atto, ivi compresa la partecipazione al procedimento; ne consegue che il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un'urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in specifica motivazione.

TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre 2016, n. 5163

Nel caso di ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile urgente avente valenza ambientale, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento si giustifica solo nel caso di un'urgenza qualificata che, in relazione alle circostanze del caso concreto, deve essere espressamente esplicitata in motivazione, attesa l'intrinseca conflittualità tra le ragioni pubbliche, di tutela immediata della pubblica incolumità, e le esigenze del privato di partecipazione per una verifica in contraddittorio sia sull'effettiva legittimazione passiva, sia essa correlata al titolo di proprietà o meno, in capo ai possibili destinatari dell'atto sia, in caso di esito positivo, in ordine all'individuazione della migliore soluzione tecnico - logistica per la rimozione dei rifiuti depositati nell'area e, in definitiva, per la sua messa in sicurezza.

TAR TOSCANA, Firenze, 16 gennaio 2017, n. 38

Nella gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio non può porsi in dubbio la prevalenza del Piano strutturale sul Regolamento urbanistico essendo il primo lo strumento di indirizzo programmatico che detta le linee generali e i principi ispiratori della pianificazione urbanistica comunale con una durata tendenzialmente indeterminata (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016 n. 1090). Tanto alla luce del fatto che il Piano strutturale è uno degli strumenti della pianificazione territoriale (art. 9 l. reg. n. 1/2005), mentre il Regolamento urbanistico è qualificato come atto di “governo del territorio” alla stregua dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi (art. 10 l. reg. citata).

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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