CASS. CIV., sez. trib., 7.6.2017, n. 14113
La sentenza conferma la ormai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte per cui nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 267 del 2000.
Né, nel caso in esame, la parte controricorrente deduce che lo Statuto comunale contenga una diversa previsione, donde l'eccezione è del tutto priva di pregio.