Archivio rubriche 2017

CASS. CIV., sez. trib., 7.6.2017, n. 14113

La sentenza conferma la ormai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte per cui nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 267 del 2000.

Né, nel caso in esame, la parte controricorrente deduce che lo Statuto comunale contenga una diversa previsione, donde l'eccezione è del tutto priva di pregio.

TRIB. BARI, sez. I, 31.7.2017

Il tribunale di Bari nell’accogliere una richiesta di risarcimento danni all’immagine e all’identità storico-culturale del comune e della provincia di Bari per la violazione dei diritti umani all’interno del CIE, rinviene anche nello statuto testimonianza dell’apertura della città di Bari nei confronti degli stranieri. Dopo aver sottolineato che l’atto statutario è espressione di autonomia politica e fonte primaria dell’ente locale, ne riporta alcuni stralci che confermano la vocazione di accoglienza.

CASS. CIVILE, sez. trib., 14.07.2017, n. 17497; n. 17498

In tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g) della L. 8 giugno 1990, n. 142, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri, e locali adibiti a uso abitazione) era di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, atteso che il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi, rimandava alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si doveva procedere alla loro determinazione; e, inoltre, che i provvedimenti in materia di tariffe non erano espressione della potestà impositiva dell'ente, ma funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.

CONS. STATO, sez. I, parere 06.09.2017, n. 1943

Nel parere in epigrafe la Prima Sezione ricostruisce il quadro costituzionale e legislativo dei poteri normativi riconosciuti agli enti locali.
L’art. 117 Cost. stabilisce che “i Comuni, le province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Al riguardo, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:
- all’art. 6, comma 2, prevede che: “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente…”;
- all’art. 7 prevede che: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
- all’art. 38, comma 2, prevede che: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta…”;
- all’art. 39, comma 1, prevede che: “nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”, e che “quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano…”.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 6 febbraio 2017, n. 86

Il TAR dichiara l'illegittimità dell'art. 65 del regolamento sul servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Cagliari il quale dispone che "La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale”, in quanto dalle concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. n. 800 del 21 ottobre 1975 scaturiscono diritti acquisiti e le stesse non possono essere assoggettate a una nuova disciplina in peius, in virtù di una successiva regolamentazione comunale.

CONS. STATO, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073

Il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità dei limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; nonché dei limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato, con la fissazione di determinati parametri inderogabili, il cui rispetto è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale, previsto dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 25 maggio 2017, n. 696

Relativamente alla questione della titolarità delle funzioni vicarie di Presidente del Consiglio comunale, il giudice amministrativo ritiene condivisibile la tesi che afferma il transito automatico delle stesse al consigliere anziano nell’ipotesi di contemporanea indisponibilità o di dimissioni del presidente e del vicepresidente.

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2017, n. 926

Il regime sanzionatorio degli interventi edilizi abusivi esula dalle attribuzioni dell'ente territoriale, essendo rimesso alla disciplina nazionale di riferimento; pertanto, le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa primaria sono suscettibili di disapplicazione. Nel caso di specie, il Comune di Brusciano aveva posto a fondamento del provvedimento di annullamento d'ufficio del permesso di costruire, tra gli altri, una norma del regolamento edilizio comunale relativa alla sostituzione del direttore dei lavori prima dell'ultimazione delle opere.

TAR CAMPANIA, Napoli, 3 marzo 2017, n. 1245

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, all'art. 50, comma 5, attribuisce, in via esclusiva, al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e, all'art. 54, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di esercitare poteri extra ordinem per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

CONS. STATO, Sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774

Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco di ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento. Non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

Osservatorio sulle fonti

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