T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 4 gennaio 2019, n. 60
Dal provvedimento impugnato risulta che il medesimo è stato adottato ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ovvero l'incolumità fisica della popolazione ex art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, per cui trattasi di un ordinanza contingibile ed urgente rispetto al quale può applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C. di S.. Sez. V. 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI. 5 settembre 2005. n. 4525: nello sesso senso v. altresì, C. di S., Sez. Il. 31 gennaio 2011. n. 387). La giurisprudenza ha infatti precisato come l'ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all'incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007. n. 4718, T.A.R. Campania. Sez. V. 14 ottobre 2013, n. 4603). (...)".
Le medesime conclusioni ben possono applicarsi anche all'ipotesi di specie in cui viene in rilievo la gestione, implicante pertanto anche l'effettuazione delle necessarie opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, della S.S. 212 "Della Val Fortore" affidata ad ANAS s.p.a. nella quale è situato il tombino privo di adeguato canale di scolo.