T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, sez. I, 2 luglio 2019, n. 437
Ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il sindaco ha il potere di “emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006.