- Nicole Lazzerini
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
La Corte costituzionale federale tedesca esercita (quasi) fino in fondo il sindacato ultra vires rispetto alle decisioni della BCE sul Public Sector Purchase Programme e alla sentenza della Corte di giustizia che ne aveva accertato la validità (2/2020)
BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020 - 2 BvR 859/15 -, Rn. 1-237
(Corte costituzionale federale tedesca, sentenza del Secondo Senato del 5 maggio 2020, 2 BvR 859/15 -, paras. 1-237)
ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915
Nella sentenza oggetto della segnalazione, il Secondo Senato del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) ha ritenuto che il modo in cui la Corte di giustizia ha valutato la proporzionalità delle decisioni della BCE sul PSPP – nell’ambito del rinvio pregiudiziale di validità nella causa C-493/17 Weiss e a., precedentemente sollevato dal medesimo giudice nazionale – non sia metodologicamente “comprensibile” e, nella sostanza, non assicuri il rispetto del fondamentale riparto delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri. Pertanto, il Secondo Senato ha ritenuto di non essere vincolato – sotto questo profilo – dalla sentenza Weiss e di dover procedere a verificare esso stesso se la BCE ha agito nel rispetto del proprio mandato adottando e attuando il PSPP. A tal riguardo, il giudice tedesco ha constatato che dalla documentazione a disposizione non emerge che la BCE abbia considerato adeguatamente – alla luce del principio di proporzionalità – i prevedibili effetti di politica economica del PSPP e provveduto al bilanciamento tra gli stessi e l’obiettivo di politica monetaria del programma. Allo stesso tempo, però, il Secondo Senato ha lasciato aperta la possibilità di “sanare” la lacuna riscontrata, assumendo, quindi, che possa trattarsi di un difetto motivazionale da parte della BCE, piuttosto che della omissione tout court, da parte della stessa, della valutazione di cui sopra. Il giudice tedesco ha infatti affermato che, in forza delle rispettive responsabilità con riguardo all’integrazione europea (Integrationsverantwortung) - il Governo federale e il Bundestag devono intraprendere le iniziative necessarie ad assicurare che la BCE conduca una valutazione della proporzionalità del programma. In mancanza, decorso un termine transitorio di tre mesi, le istituzioni e organi costituzionali, autorità amministrative e corti tedesche, nonché la Bundesbank, dovranno porre termine alla propria partecipazione al PSPP, in quanto basato su atti ultra vires. Al contrario, il Secondo Senato ha subito escluso, con riguardo all’asserita violazione dell’identità costituzionale, che il PSPP violi quest’ultima, in generale, e la responsabilità del Bundestag in materia di bilancio, in particolare.