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FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2021

 

CONS. STATO, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6764

In base all'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sindaco, come ufficiale del governo, ha il potere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell'interesse della pubblica incolumità e quindi anche di prescrivere al proprietario di un sito inquinato, a prescindere da ogni accertamento sulle sue responsabilità, di adottare misure di "messa in sicurezza d'emergenza" dell'area. Osserva il Consiglio di Stato che "lo stesso Comune appellante erra nel richiamare a sostegno della propria tesi il fatto che i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono che essere rivolti al proprietario dell'area, unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito. Si tratta di una considerazione valida appunto per le sole misure urgenti (messa in sicurezza), che non sono state travolte dall'impugnata sentenza proprio perché in relazione a queste, e solo a queste, possono essere esercitati i poteri del Sindaco ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento (accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi, compreso quello in esame, incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito)".

 

T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, 11 novembre 2020, n. 199

Il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è condizionato dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, debitamente motivate a seguito di approfondita istruttoria.

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

L'art. 38, co. 2, della legge n. 142/1990, prevedeva che il sindaco potesse emettere "provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", sicché la contestazione circa la concreta salubrità dell'alloggio non è dirimente, stante l'espressa possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di edilizia locale.
Inoltre nella fattispecie sussistevano sia il requisito della contingibilità che quello dell'urgenza.
Segnatamente vi era la necessità, intesa come situazione di fatto, di derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare (contingibilità) e vi era l'urgenza, consistente nell'esigenza di non differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 18 novembre 2020, n. 1421

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, ai quali il Sindaco può ricorrere, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, allorquando sussistano gli stringenti requisiti previsti dal nostro ordinamento.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il potere di emanare provvedimenti extra ordinem da parte del Sindaco è previsto da vere e proprie norme di chiusura del sistema intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili e urgenti e può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso a ordinari e tipici poteri amministrativi e non per affrontare situazioni comunque rimediabili con l'esercizio di poteri tipici.

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 30 agosto 2021, n. 620

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale, emessa ai sensi di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale gli era stato ordinato di provvedere, entro trenta giorni, all'allontanamento dal centro abitato del maialino dallo stesso detenuto, avendo cura di provvedervi a propria cura e spese, nel rispetto del benessere dell'animale e della normativa vigente in materia di detenzione degli animali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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