GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2022

 

Sent. n. 68/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022, n. 11

 

Motivi della segnalazione
Oggetto di attenzione da parte della Corte è una questione sollevata in via principale dal Governo in riferimento all’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l’art. 6 della legge della Regione autonoma Sardegna 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali). Ad essere impugnata è una disposizione che è parte integrante di una normativa che ha, con riferimento alla Sardegna, complessivamente ridefinito l’assetto degli enti di area vasta (Città metropolitane e Province), istituendone e sopprimendone taluni e modificando le relative circoscrizioni.

Sent. n. 245/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 22/12/2021, n. 317

Con ricorso R.G. n. 95 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, l’art. 28, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.

La disposizione impugnata, in considerazione della situazione emergenziale in atto, stabiliva la proroga della validità di atti e titoli abilitativi. Tralasciando la lett. b), per la quale il Governo ha manifestato la rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, la lett. a) prorogava la validità di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza».

Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in quanto, trattandosi di normativa riconducibile alla materia “governo del territorio”, compresa dalla disposizione costituzionale tra quelle di competenza concorrente, la Regione avrebbe adottato un autonomo regime di proroghe in contrasto con quanto già stabilito dallo Stato con propri atti. Questi ultimi, infatti, dovevano essere da qualificare quali “principi fondamentali della materia”, anche con riferimento alla sola durata della proroga, idonei ad integrare il parametro quali norme interposte.

Sent. n. 67/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
A venire in rilievo nella decisione in esame sono questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in merito a disposizioni collocate all’interno della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e, in particolare, dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, il quale statuisce che «non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia». Tale disposizione è reputata in contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., con l’interposizione delle direttive sulla parità di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli stranieri lungosoggiornanti di Paesi terzi o con permesso di soggiorno per lavoro (direttive 2003/109/CE e UE 2011/98).

Sentenza n. 240/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 7 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 9/12/2021, n. 9

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 240 del 2021 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il meccanismo di designazione del sindaco delle Città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio). Nello specifico, la Corte d’appello di Catania ha censurato gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 e l’art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 48, 97 e 114 della Costituzione. Le disposizioni impugnate disciplinano – rispettivamente a livello regionale e nazionale – il sistema di designazione degli organi rappresentativi della Città metropolitana, stabilendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana.

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