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- Giurisprudenza costituzionale
Legislazione regionale e obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle spese: incostituzionali leggi regionali siciliane in materia di Corpo forestale regionale per violazione dell’art. 81, comma 3, Cost. (1/2022)
Sent. n. 226/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 09/12/2021, n. 49
Motivo della segnalazione
Con questa sentenza la Corte costituzionale si pronuncia in ordine a questioni di costituzionalità oggetto di due ricorsi sollevati dal Governo in ordine a due leggi regionali siciliane che introducono norme di natura e rilevanza finanziaria in materia di funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.
Con il primo ricorso è impugnato l’art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che rimette alla contrattazione sindacale la definizione dell’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia. La Corte costituzionale aggiunge inoltre che dal tenore della motivazione, che si riferisce alla mancata individuazione della copertura finanziaria della spesa (qualificato dal ricorrente quale principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui ogni norma che importi nuovi o maggiori spese deve inderogabilmente indicare i mezzi per farvi fronte), si evince che la doglianza afferisce anche al contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale, come è noto, «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». È proprio l’incompatibilità con l’art. 81, comma 3, Cost. ad essere rilevata e dichiarata dal giudice delle leggi.