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- Giurisprudenza costituzionale
Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo (1/2022)
Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.
Motivo della segnalazione.
Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.
Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati fattuali certi riferibili al fatto (modalità oggettive della condotta) ovvero alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».