- Redazione
- Giurisprudenza costituzionale
La Corte riafferma il “modello” della leale collaborazione Stato-Regioni nelle procedure di ripartizione di fondi statali a livello territoriale che può essere disatteso solo nelle ipotesi di finanziamenti “speciali” dello Stato ex art. 119, c. 5 (2/2022)
Sent. n. 123/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 17/05/2022 – Pubblicazione in G. U. 18/05/2022 n. 20
Motivo della segnalazione
Con questa pronuncia la Corte costituzionale sottopone al proprio vaglio alcuni articoli della legge 30 dicembre 2020 n. 178, Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Il ricorso è promosso dalla Regione Campania, la quale sottopone le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge n. 178/ 2020, disposizioni riguardanti la determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori; di tal che le doglianze della Regione si concentrano non certo sulla legittimità delle norme istitutive dei fondi, quanto sul mancato coinvolgimento della regioni nelle procedure di gestione e attribuzione di risorse in materie competenza residuale o concorrente delle stesse.