Le Rubriche dell'Osservatorio

A cura di Nicola Lupo, con la collaborazione di Cristina Fasone e Renato Ibrido


 

 

Nel corso della seduta del 26 giugno 2024, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ((COM(2023) 752 definitivo),  finalizzata a integrare la legislazione UE in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, ossia i viaggi che comportano una combinazione di modi di trasporto.

La 4a Commissione permanente ha ritenuto rispettati sia i principi di sussidiarietà sia di proporzionalità.

Peraltro, nel quadro delle procedure di Dialogo politico, la 4a Commissione permanente ha richiamato l’attenzione della Commissione europea su alcuni aspetti della proposta di regolamento.

In primo luogo, è stata sottolineata l’opportunità di consentire ai venditori indipendenti di biglietti (i c.d. “intermediari”) di assistere i viaggiatori nell’esercizio dei loro diritti. Ad esempio, è stato suggerito di prevedere come obbligo – e non solo come facoltà – l’accettazione da parte dei vettori delle richieste di rimborso presentate per conto dei passeggeri dagli intermediari. Al riguardo, la risoluzione del Senato ha altresì segnalato che i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri.

In secondo luogo, ad avviso del Senato, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative dovrebbe essere posta direttamente in capo all’operatore del tragitto.

In occasione della seduta del 14 maggio 2024, la 4a Commissione permanente Politiche dell’Unione europea del Senato ha aderito all’appello trasmesso dal Presidente della Commissione affari europei del Parlamento della Lituania a tutti i Presidenti delle Commissioni affari europei dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea relativo alla c.d. “legge sulla trasparenza dell’influenza straniera”.

L’appello esprime forti preoccupazioni per la limitazione della libertà di stampa in Georgia ed il suo cammino di avvicinamento verso l’Unione europea. A tale scopo ha invitato le istituzioni georgiane a riconsiderare a tale iniziativa.

Nel corso della seduta del 20 marzo 2024, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della proposta di direttiva COM(2023) 930, la quale mira a modificare la direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei Paesi terzi nonché la direttiva (UE) 2019/997, la quale istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE.

Ad avviso del Senato non si riscontra, allo stato attuale, l’urgenza di intervenire per modificare la normativa vigente. Inoltre, le misure proposte non rispondono ai parametri della necessità e del valore aggiunto dell’azione a livello europeo, ponendosi quindi in contrasto con il principio di sussidiarietà. Le misure proposte dalla Commissione europea sono state ritenute altresì in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto creano competenze nuove, rendendo più onerosa l’azione delle amministrazioni. Alla luce di tali considerazioni, la risoluzione approvata dalla 4a Commissione permanente del Senato ha formulato un parere motivato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Contro lo schema di risoluzione hanno espresso voto contrario alcuni membri dell’opposizione.

Nel corso della seduta del 22 maggio 2024, la 4a Commissione permanente Politiche dell’Unione europea del Senato ha approvato una risoluzione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione e al funzionamento dei comitati aziendali europei e l’effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.

Data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle norme in materia di informazione e consultazione transnazionale, 4a Commissione ha ritenuto rispettato il principio di sussidiarietà.

Al tempo stesso, la risoluzione ha rilevato alcune potenziali criticità sul terreno del principio di proporzionalità. In particolare, gli effetti concreti derivanti dal rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione nell’ambito del sistema dei CAE potrebbero avere come conseguenza un aggravio degli oneri, sia in termini di tempo sia in termini di costo, nella gestione dell’impresa, rischiando di incidere sulla concorrenzialità delle imprese europee interessate. I margini eccessivamente estesi delle questioni transnazionali che si può ragionevolmente prevedere interessino l’impresa potrebbero portare ad una casistica eccessivamente ampia di questioni da trattare nei CAE, anche in considerazione dell’alta incidenza di effetti transazionali, diretti o indiretti, per moltissime decisioni da parte delle aziende.

Nel corso della seduta del 3 aprile 2024, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d’interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.

Nella risoluzione approvata dalla Commissione politiche dell’Unione europea, il Senato ha ritenuto rispettato sia ol principio di sussidiarietà, sia quello di proporzionalità.

Al tempo stesso, nella risoluzione viene richiesta una integrazione della base giuridica. Infatti, il richiamo esclusivo all’art. 114 TFUE (ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno) non sembra costituire un fondamento sufficiente per misure in materia di trasparenza dato che l’obiettivo primaria dell’iniziativa è quello di assicurare la difesa della democrazia e non già di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

In secondo luogo – con riguardo alla scelta dello strumento giuridico – non appare adeguatamente motivata l’opzione della armonizzazione massima, esplicitata all’art. 4 della proposta, la quale esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi.

La risoluzione costituisce altresì atto di indirizzo al Governo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 234 del 2012.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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