Le Rubriche dell'Osservatorio

A cura di Andrea Simoncini, Giovanni Tarli Barbieri e Pierfrancesco Lotito, con la collaborazione di Caterina Di Costanzo, Erik Longo e Costanza Masciotta


Nell'ambito della Rubrica sono ricomprese le segnalazioni dei provvedimenti di contrasto alla pandemia da Coronavirus contenuti nella banca dati consultabile a questo link

 

Il disegno di legge, ddl n. 1236, di iniziativa governativa, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, approvato dalla Camera in data 18 settembre 2024, è attualmente in corso di esame in commissione al Senato[1].

Il testo si compone di 38 articoli che spaziano dalle modifiche al codice penale, ai benefici per le vittime dell’usura[2], alla repressione dei reati di truffa[3], passando per le norme che tutelano le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del Fuoco, sino alle norme sul rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari[4].

Il ddl contiene una serie di norme che parrebbero essere accomunate da alcuni principi generali quali la necessità di “tutela della sicurezza” e l’esigenza di “mantenimento dell’ordine sociale”.

Autorevoli studiosi hanno affermato che le disposizioni del ddl sono dirette a garantire non tanto la tutela dell’ordine pubblico materiale bensì quella di un più generale ordine pubblico ideale[5].

Il 23 ottobre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere per la conversione in legge il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il DL ridefinisce l’elenco dei cd. Paesi di origine sicuri, finora delineato con fonte normativa di tipo secondario (decreto ministeriale).

Sulla base dell’art. 1 del DL vengono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Viene stabilito, all’art. 1 del decreto legge, che l’elenco sarà aggiornato periodicamente “con atto avente forza di legge” e notificato alla Commissione Europea. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il governo delibererà una relazione sulla situazione dei Paesi già inclusi nell’elenco e dei nuovi Paesi da includere e la trasmetterà alle competenti commissioni parlamentari.

Il ddl n. 1146 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” è attualmente in corso di esame in Commissione al Senato dopo essere stato presentato, di iniziativa governativa, in data 20 maggio 2024.

Il Consiglio dei Ministri lo ha deliberato nella seduta n. 78 del 23 aprile 2024 ove viene anche specificato che “il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA)”.

Le norme approvate riguardano cinque ambiti fondamentali quali la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Il ddl in parola contiene, inoltre, all’art. 22, disposizioni di delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

In data 16 ottobre 2024 il Senato ha definitivamente approvato il ddl n. 824, recante modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

Il provvedimento approvato assorbe altre proposte di legge sul tema e introduce nell’ordinamento una ipotesi di “reato universale” in materia intervenendo sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che già puniva la surrogazione di maternità in Italia con pene che vanno dalla reclusione (da tre mesi a due anni) a multe tra 600.000 e un milione di euro. La modifica estende la giurisdizione italiana a queste condotte anche se compiute all'estero da cittadini italiani, anche in Paesi dove la pratica è considerata conforme a norme di legge. L'obiettivo dichiarato è quello di contrastare il "turismo procreativo", attraverso il quale si intende aggirare il divieto di maternità surrogata in Italia.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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