Le Rubriche dell'Osservatorio

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Sentenza n. 212/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Sentenza n. 191/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14 luglio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 19/07/2017, n. 29

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 191 del 2017 la Corte ha esaminato, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano avverso una serie di disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per violazione degli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99, 100 e 104 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonché degli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione. Al di là del merito delle censure proposte, la pronuncia in esame si segnala, in particolare, per il ruolo assunto, nell’ambito dello scrutinio di costituzionalità qui svolto dalla Corte, dalla c.d. clausola di salvaguardia prevista, a presidio delle prerogative statutarie di regioni a statuto speciale e province autonome, dall’articolo 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015.

Sentenza n. 182/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 182/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La disposizione impugnata disciplina la procedura per la modifica o l’integrazione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014 in attuazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 61/2013, escludendo il coinvolgimento della Regione interessata. Per l’approvazione del Piano, invece, il legislatore del 2013 aveva previsto l’acquisizione del parere, ancorché non vincolante, della Regione.

Sentenza n. 180/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 180/2017 – una pronuncia interpretativa di rigetto – la Corte costituzionale ha esaminato una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). La disposizione impugnata prevede che la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, emessa successivamente all’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata.

Sentenza n. 179/2017 e ordinanza n. 184/2017– giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Nei casi decisi con la sentenza n. 179 e l’ordinanza n. 184 del 2017 sono giunte dinanzi alla Corte costituzionale – che le ha dichiarate ora inammissibili, ora manifestamente inammissibili –varie questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. in materia di disciplina degli stupefacenti). Le ordinanze dei giudici a quibus muovevano dalla constatazione che si era creata una forbice edittale troppo ampia tra il minimo di pena previsto per i fatti non lievi concernenti le droghe pesanti – otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa – e il massimo di pena – nella misura di quattro anni di reclusione e 10.329 euro di multa – previsto invece per i fatti lievi concernenti le droghe pesanti o leggere.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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