Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
http://www.governo.it/media/gentiloni-incontra-il-primo-ministro-libico/6685

In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rappresentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Libia. Il Memorandum è stato dunque firmato per la Libia dal Governo libico di riconciliazione nazionale presieduto da Serraj. Il Governo di riconciliazione nazionale, però, controlla solo una parte del territorio libico. Come noto, infatti, la situazione in Libia è molto fluida. Se il governo islamista che dal 2014 si era insediato a Tripoli è stato allontanato, restano ancora due distinte e contrapposte autorità: oltre al governo di Tripoli guidato da Serra, vi è il Parlamento di Tobruk sostenuto dal generale Haftar che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostengo a Serraj indicato dalle Nazioni Unite come Capo di Governo di unità nazionale e sostenuto da Unione europea e Italia. Tuttavia, se lo spazio di manovra del governo di Serraj appare limitato, ciò non impedisce che, in quanto Governo riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall’Italia sottoscriva con il nostro Paese accordi internazionali. È semmai da verificare quale potrà essere l’effettiva applicazione in territorio libico di quanto previsto nell’accordo.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

Sentenza 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358

La sentenza resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” ha tratto origine dal ricorso proposto nel 2013 dai coniugi Paradiso e Campanelli per lamentare la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 8 della Convenzione europea che tutela la vita privata e familiare. I ricorrenti avevano stipulato un contratto di gestazione per conto di terzi presso una clinica in Russia dalla quale, in seguito alla nascita del bambino, avevano ottenuto un certificato attestante il rapporto di filiazione. Il certificato non indicava che la nascita era derivata da un contratto di surroga di maternità1 . Al rientro dei coniugi in Italia, le autorità italiane, informate dal consolato italiano di Mosca delle particolari circostanze della nascita, avevano rifiutato la trascrizione del certificato per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e contestualmente avviato indagini per i reati di falsa attestazione e per la violazione della legge sulle adozioni.
Le indagini avevano poi evidenziato l’assenza del legame biologico tra il neonato e il sig. Campanelli che pure aveva fornito il proprio seme alla clinica russa. A questo punto il piccolo, di appena 3 mesi, era stato sottratto ai coniugi per essere poi affidato a una coppia di genitori adottivi. I coniugi Paradiso e Campanelli si sono dunque rivolti alla Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU per la sottrazione del minore da parte delle autorità italiane e per la mancata trascrizione del certificato di nascita.

Sentenza n. 218/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l’assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, ad avviso del rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.

Sentenza n. 212/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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