Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

1. Introduzione

Il presente contributo si pone in linea di continuità con il precedente scritto, pubblicato su questo stesso Osservatorio dal medesimo Autore, sul tema del servizio farmaceutico regionale.
In quell’occasione, si scelse di concentrare l’attenzione su alcune Regioni, la cui normativa fu analizzata con particolare riferimento alle regole in materia di turni e ferie.
Questo breve scritto, invece, sarà incentrato sulla regolamentazione delle farmacie rurali, con particolare riferimento all’indennità di residenza della quale esse beneficiano.
Anche in questo caso, onde evitare di riportare pedissequamente le previsioni contenute in ciascuna legge regionale, si cercherà di razionalizzare l’esposizione attraverso l’analisi delle norme contenute in alcune di esse, in ispecie in quelle che non sono state oggetto del precedente contributo.

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnalano, in particolare, due pronunce della Corte costituzionale, nn. 212 e 231 del 2017, che hanno definito giudizi promossi dalla Provincia.

Per quanto riguarda la realtà regionale, si segnala invece la Legge regionale regionale 27 luglio 2017, n. 7, Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2018.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2017 si segnalano:

 

“Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”

La legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.
A tal fine individua le competenze della Giunta provinciale (art. 2); dell’Amministrazione provinciale (art. 3); dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (art. 4), nonché gli atti dell’Azienda Sanitaria sottoposti a controllo preventivo di legittimità.
Il titolo II disciplina l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con riferimento agli organi e al vertice (art. 6-15); e all’organizzazione del settore sanitario (artt. 19-30) e amministrativo (art. 31).

“Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”

La legge introduce misure volte a ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l’approvazione del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”.
L’art. 2 stabilisce l’ammontare delle indennità di carica per il presidente della Provincia (4.600 euro); il presidente del Consiglio provinciale (3.300 euro); il vicepresidente della Giunta provinciale (4.100 euro); assessore/a provinciale (3.600 euro); vicepresidente del Consiglio provinciale (2.400 euro); segretario questore/segretaria questora (1.200 euro); presidente di commissione legislativa (800 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: (1.100 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: (600 euro).
L’art. 3 disciplina i viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale; l’art. 4 i viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali.
Si disciplinano poi i rimborsi previsti per la partecipazione alle sedute (art. 5); le conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 6); la partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali e conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 7); il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali (art. 8); il compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale e il rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”).
L’art. 10 impegna la Provincia ad assicurare l’operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici.

“Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”

La legge sostituisce la previgente legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”.
La nuova legge definisce il proprio ambito di applicazione: musei e collezioni (art. 1), le finalità (art. 2); disciplina istituzione, compiti, organizzazione e vigilanza, finanziamento, personale, oggetti delle collezioni, immobili dei musei provinciali; nonché l’incentivazione di musei di enti pubblici e musei privati e la Consulta museale.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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