Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324

L'Azienda sanitaria ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di Benevento le intimava di provvedere, previa presentazione del Piano di Lavoro, alla rimozione e al corretto smaltimento di tutto l'amianto interessante le strutture del complesso ospedaliero, con successiva trasmissione della documentazione attestante gli interventi eseguiti, il corretto smaltimento del predetto materiale nonché il certificato di restituzione all'esercizio ordinario del presidio.
Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’assenza dei presupposti legittimanti l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

TRIB. GENOVA, sez. IV, 28.07.2017

La sentenza si pronuncia sul ricorso proposto da alcune associazioni avverso l’ordinanza di tutela sanitaria emanata dal Sindaco del Comune di Alassio (SV) in data 1 luglio 2015 con la quale era stato vietato alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale, fondando il provvedimento su un asserito accertamento di un esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africani, asiatici e sudamericani ed in considerazione del fatto che in detti paesi, sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi, sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, e una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS.
Era contestualmente contestata l’ordinanza di tutela sanitaria del 25 giugno 2016 con la quale il Sindaco del Comune di Carcare (SV), evidenziando la necessità di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, aveva vietato la dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza di persone provenienti da paesi dell'area africana o asiatica, prive di regolare certificato sanitario, attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.

CASS. CIV., sez. trib., 7.6.2017, n. 14113

La sentenza conferma la ormai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte per cui nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 267 del 2000.

Né, nel caso in esame, la parte controricorrente deduce che lo Statuto comunale contenga una diversa previsione, donde l'eccezione è del tutto priva di pregio.

TRIB. BARI, sez. I, 31.7.2017

Il tribunale di Bari nell’accogliere una richiesta di risarcimento danni all’immagine e all’identità storico-culturale del comune e della provincia di Bari per la violazione dei diritti umani all’interno del CIE, rinviene anche nello statuto testimonianza dell’apertura della città di Bari nei confronti degli stranieri. Dopo aver sottolineato che l’atto statutario è espressione di autonomia politica e fonte primaria dell’ente locale, ne riporta alcuni stralci che confermano la vocazione di accoglienza.

CASS. CIVILE, sez. trib., 14.07.2017, n. 17497; n. 17498

In tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g) della L. 8 giugno 1990, n. 142, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri, e locali adibiti a uso abitazione) era di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, atteso che il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi, rimandava alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si doveva procedere alla loro determinazione; e, inoltre, che i provvedimenti in materia di tariffe non erano espressione della potestà impositiva dell'ente, ma funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.

Osservatorio sulle fonti

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