Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 12.06.2017, n. 2847

Il Collegio ribadisce i più che consolidati principi in materia, secondo cui presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

TAR SICILIA, Catania, 18.07.2017, n. 1817

La sentenza evidenzia come l'intervento dell'Amministrazione comunale - effettuato tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente - si inserisca all'interno di una situazione di conflittualità tra soggetti privati (la ricorrente e le proprietarie dell'immobile in questione) legata al legittimo godimento dello stesso, in un'ipotesi carente dei caratteri di urgenza, indifferibilità di intervento e dove non è stata provata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene pubblica.

TAR UMBRIA, Perugia, 20.07.2017, n. 523

I presupposti del potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti sono da rinvenire, da un lato "nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare" e, dall'altro, "nell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo" (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2000, n. 4568; id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 febbraio 2007, n. 1352).

TAR CAMPANIA, Napoli, 27.07.2017, n. 3981

La ricorrente impugnava l'ordinanza n. 66 del 5.4.2017 con cui il Commissario Prefettizio del Comune di Pompei, visto l'art. 50 Tuel, ordinava, a decorrere dal 5 aprile 2017 e sino al 31 dicembre 2017, a tutte le imprese e soggetti assimilati "di non procedere ad effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico antistanti le abitazioni, condomini o attività"; inoltre veniva posto "obbligo di non conferire su tutto il territorio comunale volantini opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le parte di accesso, nei portoni e/o androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli", nonché "di non distribuire su tutto il territorio comunale volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni"; venivano, infine, previste, in via residuale, le condizioni e le modalità in presenza della e con le quali veniva permessa la distribuzione di depliants pubblicitari mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

L'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Inoltre il giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio, ha ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633