Le Rubriche dell'Osservatorio

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TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

La ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco del Comune di Volano n. 66 del 19
dicembre 2016, che aveva disposto "l'allontanamento di gatti e del cane presente nell'alloggio…, mediante sistemazione degli stessi presso il parco canile/gattile di Rovereto", nonché "un intervento di sanificazione radicale dei locali (appartamento e parti comuni), nonché di imbiancatura con materiali specifici in modo da eliminare gli odori impregnanti". Tale provvedimento era stato adottato al dichiarato fine di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali” detenuti dalla ricorrente.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

Nel respingere la censura di violazione delle norme sul procedimento, il TRGA sottolinea la decisiva rilevanza della circostanza che l'Amministrazione abbia ampiamente dimostrato in giudizio come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l'acclarata esigenza di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali detenuti dalla signora". Pertanto, - alla luce della disposizione dell'art. 2-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" - la ricorrente non aveva motivo di dolersi del fatto che non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al procedimento.

TAR LOMBARDIA, Milano, 28.08.2017, n. 1773

L'onere di motivazione in ordine alla celerità che giustifica la contrazione delle garanzie partecipative non viene meno per intere categorie di provvedimenti (come, ad esempio, le ordinanze contingibili e urgenti), dovendo essere valutata caso per caso. Detto altrimenti, l'urgenza che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, consente di derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, deve essere intesa come "urgenza qualificata", legata alle caratteristiche specifiche del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in motivazione (cfr., in tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001, n. 580, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 03.02.2015, n. 692, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15.11.2011, n. 1376, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26.02.2010, n. 474, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25.02.2009, n. 1083; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27.12.2007, n. 4107; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 31.10.2007, n. 1901; T.A.R. Marche, 25.01.2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.02.2000, n. 168).

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324

L'Azienda sanitaria ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di Benevento le intimava di provvedere, previa presentazione del Piano di Lavoro, alla rimozione e al corretto smaltimento di tutto l'amianto interessante le strutture del complesso ospedaliero, con successiva trasmissione della documentazione attestante gli interventi eseguiti, il corretto smaltimento del predetto materiale nonché il certificato di restituzione all'esercizio ordinario del presidio.
Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’assenza dei presupposti legittimanti l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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