Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Il 27 luglio 2016, su iniziativa del deputato Pisicchio, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad innovare sistematicamente la disciplina della questione di fiducia (art. 87, 89, 116 e 154 reg. Camera). Obiettivo della proposta, di cui al momento non è stato ancora avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di rendere la disciplina della questione di fiducia più adeguata al complessivo assetto regolamentare.

Negli ultimi mesi sono giunti ad approvazione due documenti i cui itinera sono stati seguiti nei precedenti fascicoli di questa Rubrica: il Codice di condotta dei deputati (sul quale v. anche Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari?, in questa Rivista, n. 2/2015) e la Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati

Come si è già avuto modo di dar conto, si tratta di due documenti formalmente autonomi, benché fortemente connessi nelle tematiche affrontate e nella procedura seguita. La discussione è avvenuta in parallelo sin dall’estate del 2015; in entrambi i casi il relatore – che ha giocato un ruolo decisivo nella definizione dei contenuti – è stato il deputato Pino Pisicchio (Misto).

Anche le modalità di approvazione presentano tratti comuni: nonostante questa sia avvenuta con distinte deliberazioni della Giunta per il regolamento, ne risulta identica la forma prescelta, ossia una (nuova) disciplina sperimentale, distinta dunque dalla formale modifica del regolamento parlamentare. Infine, entrambi i documenti sono stati approvati in assenza di voti contrari, ma con l’astensione dei rappresentanti del Gruppo MoVimento 5 stelle. 

Il 28 ottobre 2015, su iniziativa del  deputato Melilla, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad aggiornare la disciplina dell’esame dei progetti di legge di iniziativa popolare (art. 71, secondo comma Cost.), attraverso l’introduzione del nuovo articolo 100-bis r.C. (Doc. II, n. 14, XVII leg.) Obiettivo della proposta, di cui non è stato avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di assicurare tempi certi per l’esame in sede referente tanto dei progetti di legge di iniziativa popolare quanto di quelli di iniziativa dei Consigli regionali.

In attesa del completamento del percorso parlamentare della revisione costituzionale (rispetto al quale manca solo l’approvazione in seconda deliberazione da parte della Camera dei deputati), la Giunta per il regolamento della Camera ha ripreso la discussione su due innovazioni del regolamento da tempo oggetto di attenzione. Si tratta di due temi distinti, ma che risultano connessi sotto molteplici punti di vista, quali il codice di condotta dei deputati (oggetto in passato di specifiche proposte di modifica regolamentare: Doc II, nn. 2, 11 e 13, XVII leg.: cfr. Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari? , in questa Rivista, n. 2/2015) e la disciplina dell’attività di lobbying.

In mancanza (per quanto a mia conoscenza) di novità di rilievo nel nostro ordinamento, mi è sembrato interessante dar conto di uno studio del Consiglio di Stato francese segnalatomi dall’amico Nicola Lupo, intitolato Semplificazione e qualità del diritto, adottato il 13 luglio 2016 e presentato alla stampa lo scorso 27 settembre (le dossier de presse è reperibile sul sito www.conseil-etat.fr).

Si tratta di uno studio di più di cento pagine, redatto tenendo conto di come gli stessi problemi sono stati affrontati nell’Ue, in Germania, Regno Unito, Olanda e Italia. Anticipo la conclusione, per quanto ci riguarda: l’ordinamento francese soffre gli stessi mali di quello italiano: troppe norme, instabili, complesse e di cattiva qualità. Lo studio si divide in tre parti. Nella prima esamina quali sono gli ostacoli alla semplificazione; nella seconda, si prendono in esame le misure adottate; nella terza, si promuove una nuova etica della responsabilità da parte dei decisori pubblici.

Senza alcuna pretesa di completezza, riporto qui di seguito le considerazioni che mi sono sembrate più interessanti.
Dopo 25 anni, secondo il Consiglio di Stato, non si sono ancora trovati i rimedi alla cattiva amministrazione perché le misure di semplificazione sono state spesso percepite dalle amministrazioni come un compito aggiuntivo di nessuna utilità, per il fatto che ogni regola o procedura volta a garantire la semplificazione e la chiarezza del diritto è destinata a soccombere alle priorità politiche e alle urgenze che ne conseguono. Prova ne sia, la mancanza di risultati significativi in 25 anni di tentate semplificazioni. Ne consegue che la semplificazione delle disposizioni esistenti e la semplicità di quelle future richiede una condivisione della volontà politica forte, convinta e duratura nel tempo, senza la quale niente sarà possibile.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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