Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

TAR LOMBARDIA, Milano, 19 luglio 2016, n. 1442

I consiglieri ricorrenti adducevano violazione di legge ed eccesso di potere per mancata consegna in tempo utile della documentazione relativa all'ordine del giorno di una seduta consiliare e per mancata consegna in tempo utile della convocazione del consiglio comunale (secondo i ricorrenti sarebbe stata infatti convocata una riunione straordinaria del consiglio comunale, con termini di convocazione ridotti, per trattare argomenti propri dell’assemblea ordinaria).
Ad avviso del TAR, l'art. 38 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 e il successivo art. 44 sono chiari nel prevedere la delegificazione del funzionamento del Consiglio comunale con il solo limite della necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, quale quorum costitutivo delle sedute e del diritto di chiedere la convocazione del Consiglio da parte delle minoranze, sancito dall'art. 39 comma 2. Ne consegue che rientra nelle competenze del regolamento consiliare stabilire quali siano le riunioni ordinarie e straordinarie senza che tale nozione possa desumersi dalla supposta natura delle deliberazioni da adottare.

CASS. CIVILE, sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20778; CASS. CIVILE, sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una delibera comunale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 12547/2016, 2014/1391, 12786/2006, 2006/18661).

CASS. CIVILE, sez. lav., 17 ottobre 2016, n. 20969

La Suprema Corte ritiene che anche nel quadro normativo conseguente alla riforma dell'ordinamento degli enti locali e in base al nuovo testo dell'art. 114 Cost., le norme giuridiche secondarie, come quelle contenute nelle delibere comunali, nei decreti dei Sindaci, nei regolamenti comunali o provinciali non sono comprese tra le fonti del diritto, la cui violazione o falsa applicazione da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (Cass. 26 agosto 2004, n. 16984).
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di tali norme secondarie è necessario - in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso - che le norme invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "jura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391).

TAR ABRUZZO, Pescara, 29 settembre 2016, n. 321

Secondo la pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, i regolamenti vanno autonomamente e immediatamente impugnati quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare in via immediata una lesione attuale dell'interesse di un soggetto; mentre, ove il pregiudizio maturi, come nel caso di specie, a fronte dell'applicazione concreta del regolamento medesimo, sarà quello il giorno da cui decorrerà il termine d'impugnazione, perché solo a decorrere da tale data vi sarà la lesione derivante dalla cogenza della norma regolamentare.

TAR TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 13 settembre 2016, n. 262

L'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Analogamente il Decreto del Presidente della Provincia n. 24/2009 disponeva all'art. 21 che i comuni possono approvare un regolamento per assicurare la corretta distribuzione urbanistica e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente e nel rispetto dei principi del piano di settore. Ora, l'art. 4 del D.P.P n. 36/2013, che ha sostituito il D.P.P. n. 24/2009, prevede che, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente, i comuni possano emanare norme volte ad assicurare il corretto inserimento urbanistico degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo regolamento precisa che nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità del servizio offerto, e che nella pianificazione delle infrastrutture per le comunicazioni va prestata particolare attenzione alle zone ospitanti elementi sensibili, quali i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico, gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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