Le Rubriche dell'Osservatorio

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Sentenza della Corte di giustizia (grande sezione) del 13 settembre 2016, Rendón Marín, ECLI:EU:C:2016:675

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia, deliberando nella composizione della Grande sezione, ha precisato che il “godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale” della cittadinanza UE - concetto introdotto nella sentenza Zambrano (causa C‑34/09, 8 marzo 2011, EU:C:2011:124) - può essere invocato come limite all’espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro che non si è avvalso della libertà di circolazione conferita dal diritto UE, solo in “situazioni molto particolari”. Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che il diritto (derivato) di un cittadino di uno Stato terzo di ottenere, in un tale caso particolare, un permesso di soggiorno, può essere limitato per ragioni di ordine pubblico. Tuttavia, il limite dovrà risultare compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 7, letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’art. 24, par. 2.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

A) La Banca asiatica per gli investimenti e le infrastrutture. LEGGE 22 giugno 2016, n. 110, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Con la legge n. 110 del 2016 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all'accordo internazionale di istituzione della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture.

L'Italia è tra i 14 Stati membri dell'unione Europea ad essere fondatrice della Banca. Complessivamente tra i membri fondatori 20 Stati sono non regionali (tra questi per l'appunto 14 Paesi dell'Unione europea), 3 Paesi europei non membri dell'Unione (Svizzera, Norvegia e Islanda, a cui ora si aggiunge il Regno Unito) e 3 Paesi non europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

Legge n. 115 del 16 giugno 2016

Lo scorso 16 giugno, il legislatore italiano ha novellato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), apportando "modifiche in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale". La novella consiste nell'introduzione del nuovo comma 3 bis all'art. 3, ai sensi del quale "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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