Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 9 dicembre 2020, n. 2463
Le ordinanze ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, atipiche nel contenuto, si pongono in rapporto di potenziale frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, e con i relativi corollari, costituiti dalla tassatività e tipicità del provvedimento. Per tale ragione, le stesse vengono definite come atti extra ordinem, la cui adozione richiede il verificarsi di presupposti stringenti, in parte individuati dalle norme e in parte ricostruiti dall'elaborazione giurisprudenziale.

CONS. STATO, sez. II, 05 agosto 2021, n. 5772

Legittimamente le ordinanze sindacali, dopo aver evidenziato che la società ricorrente non ha rispettato l'obbligo contrattuale di prosecuzione dell'appalto, hanno autoritativamente imposto la prosecuzione del servizio a tutela dell'igiene pubblica, che con ogni evidenza sarebbe stata messa a grave rischio dal blocco improvviso del servizio, con ricadute sulla salute dei cittadini, che non poteva essere salvaguardata con misure alternative, atteso che l'ordinanza contingibile e urgente interviene per sanare una situazione patologica imprevista, a prescindere dall'ascrizione delle responsabilità circa la genesi della situazione pericolosa.
In sostanza, le ordinanze sindacali sono legittime sia in quanto si agganciano ad un precedente e vigente obbligo contrattuale di prosecuzione del servizio, sia in quanto emanate comunque nel quadro dei poteri conferiti al sindaco dall'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 a tutela dell'igiene pubblica, che è interesse primario poziore rispetto agli interessi patrimoniali del soggetto privato, comunque ancora vincolato negozialmente a svolgere il servizio a fronte di una prefissata remunerazione.

T.A.R. MARCHE, Ancona, 19 dicembre 2020, n. 779
I presupposti essenziali per la legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).
Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.

CONS. STATO, sez. I, parere 19 luglio 2021, n. 1245

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stata impugnata l’ordinanza sindacale del Comune di Salgareda n. 11 del 06.03.2019, avente ad oggetto la limitazione dell’orario di esercizio del bar Vigonovo “Da Giangi”.
Per il Collegio, con l’ordinanza il sindaco ha dato sostanzialmente applicazione alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) che, all'art. 9 (Ordinanze contingibili ed urgenti), prevede che "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, [...], con provvedimento motivato, [possa] ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. [...].".

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2021, n. 215

Il TAR ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Firenze Numero: ORD/2020/00508 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art.1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze”.
La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli artt. 7, co. 1, e 6, co. del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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