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Rubriche

Sentenza n. 182/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 182/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La disposizione impugnata disciplina la procedura per la modifica o l’integrazione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014 in attuazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 61/2013, escludendo il coinvolgimento della Regione interessata. Per l’approvazione del Piano, invece, il legislatore del 2013 aveva previsto l’acquisizione del parere, ancorché non vincolante, della Regione.

Sentenza n. 180/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 180/2017 – una pronuncia interpretativa di rigetto – la Corte costituzionale ha esaminato una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). La disposizione impugnata prevede che la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, emessa successivamente all’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata.

Sentenza n. 179/2017 e ordinanza n. 184/2017– giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Nei casi decisi con la sentenza n. 179 e l’ordinanza n. 184 del 2017 sono giunte dinanzi alla Corte costituzionale – che le ha dichiarate ora inammissibili, ora manifestamente inammissibili –varie questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. in materia di disciplina degli stupefacenti). Le ordinanze dei giudici a quibus muovevano dalla constatazione che si era creata una forbice edittale troppo ampia tra il minimo di pena previsto per i fatti non lievi concernenti le droghe pesanti – otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa – e il massimo di pena – nella misura di quattro anni di reclusione e 10.329 euro di multa – previsto invece per i fatti lievi concernenti le droghe pesanti o leggere.

Sentenza n. 170/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

La decisione origina da ricorsi regionali aventi ad oggetto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Accanto a numerose questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 11, 32, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 118, 119 e 120 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarietà, tutti rigettati, quando non dichiarati inammissibili, la Corte, per quel che qui interessa, prende in considerazione anche una questione relativa all’intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., anch’essa rigettata.

Sentenza n. 169/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

La decisione concerne una serie di censure sollevate dalle Regioni in ordine ad un rilevante e noto intervento normativo in materia di enti territoriali (si tratta del decreto-legge n. 78 del 2015). Vengono sottoposte all’attenzione della Corte costituzionale questioni, aventi ad oggetto norme statuenti tagli di spesa in materia sanitaria, che assumono come parametri gli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. Il giudice delle leggi dichiara inammissibili o infondate tutte le questioni sollevate.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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