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Rubriche

CASS. CIV., sez. III, 21.11.2017, n. 27548

La ricorrente faceva dipendere la titolarità del potere del Sindaco di instaurare un giudizio da parte del Comune, o di resistere in giudizio, dall'entrata in vigore della L. n. 131 del 2003. La legge, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", non prevede però una disciplina del potere in discorso (l'unico riferimento alla figura del Sindaco concerne la delega al Governo al fine di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti"). In realtà, nel mutamento di giurisprudenza richiamato dalla ricorrente, che è pervenuto a riconoscere la titolarità in capo al Sindaco del potere di instaurare un giudizio da parte del Comune o di resistere in giudizio, la L. n. 131 del 2003 assolve solo il ruolo di supporto ermeneutico nel quadro di una più complessiva evoluzione dell'ordinamento giuridico. Sul punto viene richiamato quanto affermato da Cass. 8 giugno 2006, n. 13412, proprio con riferimento alla Regione Sicilia, a proposito del potere sindacale in discorso.

TAR CAMPANIA, Salerno, 12 dicembre 2017, n. 1746

Il Tar ritiene che ai fini della illegittimità del decreto di nomina di assessori unicamente di sesso maschile "per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL", non rileva il fatto che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale, non potendo "l'attuazione del suddetto principio ... essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto" (Cons. di Stato, V, sent. n. 4626/2015).

CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1221; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1222; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1223; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1224

L’oggetto della domanda è l'annullamento della delibera modificativa del regolamento del Comune di San Massimo, nonché di quest'ultimo in parte qua, atti aventi contenuto normativo e recanti previsioni generali e astratte, e non già di atti applicativi del regolamento, privi di valore provvedimentale. Pertanto, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle degli utenti del servizio idrico pubblico) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi da parte dell'amministrazione che agisce quale autorità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

TAR TOSCANA, Firenze, 20 dicembre 2017, n. 1592

La principale questione affrontata dal Tar Toscana attiene alla possibilità per gli atti impugnati di prevedere una disciplina limitativa dell'insediamento di nuove attività commerciali nel centro storico di Firenze (gravato dal cd. vincolo UNESCO ed oggi interessato da massicci fenomeni di insediamento di nuove attività commerciali quantificati, nella loro rilevanza statistica, dall'intesa conclusa tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze).
La decisione muove da una chiarificazione del quadro costituzionale in materia, finalizzata alla risoluzione della problematica preliminare relativa alla compatibilità costituzionale di una disciplina di fonte regionale/comunale contenente limitazioni all'insediamento di nuove attività commerciali in aree (come il cd. centro storico) caratterizzate anche dalla presenza e dalla particolare pregnanza dei valori storico-artistici ed architettonici presenti sul territorio.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, 14 dicembre 2017, n. 831

Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato all'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 una specifica competenza (già ribadita dalla l.r. Em. Rom. n. 5 del 2006 poi dichiarata in parte incostituzionale sotto un diverso profilo) di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta (cfr. artt. 239 e ss. d. lgs. n. 152 del 2006). D'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza. Nel caso di specie, peraltro neppure sussistevano i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da radicare il legittimo esercizio del potere ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata il soggetto che ha dato luogo alla fuoriuscita di carburante (C.B.A. di Calori s.r.l.) aveva comunicato anche al Comune di Castiglione dei Pepoli la ripresa dell'attività di bonifica, poi regolarmente conclusasi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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