- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Non con una legge, ma con un provvedimento amministrativo: in ambito ambientale l’indicazione del legislatore statale non è aggirabile (2/2019)
Sentenza n. 28/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 28/02/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10
Motivo della segnalazione
La decisione in questione riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell’adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, II comma, lettera s), e 118, I comma, della Costituzione. La parte ricorrente ritiene che l’Abruzzo, nel provvedere all’adeguamento del piano mediante legge anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nonché il principio generale di «primarietà dell’ambiente».