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Rubriche

TAR PUGLIA, Lecce, 25 luglio 2016, n. 1189

L'uso anomalo del potere di ordinanza, tradottosi in una cattiva applicazione dell'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 emerge anche attraverso la reiterazione del provvedimento in discorso, a segnalazione del difetto della condizione indispensabile di provvisorietà dell'atto emanato con i poteri contingibili e urgenti. Il Collegio rileva, sotto tale angolo visuale, che il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio nell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza fa sì che uno dei suoi caratteri immancabili sia quello della provvisorietà, allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali.
Ed invece, nella fattispecie, risulta chiaro il fatto che il potere di ordinanza extra ordinem è stato più volte esercitato dal Sindaco, il che già di per sé contraddice la straordinarietà e l'eccezionalità dello strumento.

CONS. STATO, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369

Il sindaco di Alessandria aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica con la quale era stato ordinato a dei condomini "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte davanti al quale era stata impugnata l’ordinanza aveva rilevato in sintesi che:
- l'ordinanza impugnata utilizza uno strumento extra ordinem per indebitamente interferire in rapporti individuali di natura privatistica e nello specifico in una controversia condominiale;
- mancano i presupposti di imprevedibilità e urgenza della situazione, atteso che la problematica del riscaldamento del condominio è stata ampiamente dibattuta in sede condominiale, ove è stata altresì presa una deliberazione all'unanimità che vincolava l'amministratore e tutti i ricorrenti;
- i condomini dissenzienti avrebbero potuto contestarla nelle sedi competenti;
- mancano peraltro veri e propri profili di rischio ascrivibili alla generalizzata categoria dell'incolumità pubblica.

TAR CAMPANIA, Napoli, 3 agosto 2016, n. 4013

Secondo il TAR non è chiaro il riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. 267 in mancanza di qualsiasi esplicitazione o citazione nel corpo dell'ordinanza che consenta un'adeguata qualificazione del provvedimento. In ogni caso, è da ritenere illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata per fronteggiare non situazioni di necessità ed urgenza bensì esigenze prevedibili e permanenti tra l'altro in assenza di un termine finale dell'atto che deve avere una durata necessariamente delimitata nel tempo.
Nella specie il provvedimento risultava adottato pur in presenza di strumenti ordinari per fronteggiare la situazione, non soddisfava i requisiti della contingibilità ossia della imminenza di un fatto eccezionale da dover fronteggiare con sollecitudine, non soddisfava i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità tra il provvedimento e la realtà cui si riferisce, era stato adottato in mancanza di una situazione di pericolo o di una minaccia per l'incolumità dei cittadini facendo riferimento ad un'ipotetica rissa tutta da verificare che vedeva coinvolti al massimo due o tre soggetti, in violazione dell'obbligo di comunicazione al Prefetto che non risultava adempiuto. I disordini richiamati erano tutt'altro che dimostrati, si innestavano su una controversia meramente privata, e non potevano considerarsi pregiudizievoli per il mantenimento dell'ordine pubblico.

TAR VENETO, Venezia, 21 settembre 2016, n. 1055

Le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa Amministrazione. Tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile prevedere il contenuto che l'ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza.
A fronte degli esposti elementi caratterizzanti l'istituto in esame, il provvedimento impugnato, che è stato assunto per fare fronte al sovraffollamento delle nutrie (tramite controllo e contenimento mediante abbattimento delle stesse), non presenta i requisiti richiesti dalla disciplina di settore come sopra individuati:

Scheda n. 1 - Statuti e rappresentanza processuale dell’ente.

CASS. CIVILE, sez. trib., 4 maggio 2016, n. 8869

Il ricorso incidentale del Comune di Sulmona viene dichiarato inammissibile per nullità della procura, rilasciata dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune.

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12868 del 16/06/2005).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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