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Con la sentenza n. 120 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale riferita alle norme del regolamento del Senato in materia di autodichia, chiarendo tuttavia – in maniera alquanto innovativa rispetto alla giurisprudenza pregressa – che il sindacato sul relativo potere parlamentare di giurisdizione domestica può essere oggetto di giudizio in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Nella sezione Giurisprudenza costituzionale di questo Osservatorio è dedicata una analisi specifica della pronuncia. 

L'ipotesi di riforma del Regolamento della Camera dei Deputati, presentata dal Gruppo di lavoro istituito presso la Giunta per il regolamento nella seduta della stessa Giunta del 12 dicembre 2013, ha registrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Nella successiva riunione della Giunta dell'8 gennaio 2014, nel corso della quale l'ipotesi suddetta è stata adottata come testo base per la presentazione degli emendamenti, un esponente dello stesso gruppo parlamentare, il deputato Toninelli, ha presentato un testo alternativo di riforma regolamentare (che è consultabile nell'allegato al resoconto della seduta), in pieno dissenso con la bozza organica elaborata dal Gruppo di lavoro.

All'ipotesi di riforma elaborata dal Gruppo di lavoro sono dedicati una serie di commenti pubblicati in una sezione speciale di questa Rivista. Di seguito si darà conto, succintamente, del contenuto di questo testo alternativo depositato presso la Giunta, articolando la trattazione secondo le parti in cui la proposta è stata suddivisa in sede di presentazione.

1. La qualità della normazione entra nel dibattito sulle riforme costituzionali, alle quali il fascicolo n. 1 di quest'anno della rivista democrazia e diritto ha dedicato il "laboratorio" ospitando, fra gli altri, un articolo di Luigi Ferrajoli, il quale considera le riforme istituzionali come un'occasione preziosa per una rifondazione della legalità. E propone una sorta di codici o testi unici disciplinanti interi settori, che lui chiama leggi organiche, con l'obbligo di inserire al loro interno qualsiasi nuova norma relativa a quel settore. E, analogamente, dovrebbe essere previsto in Costituzione un rafforzamento della riserva di legge in materia penale e cioè una "riserva di codice" in forza della quale tutte le norme in materia di reati, di pene e di processo penale andrebbero incluse nei codici, onde garantire l'unità, la certezza, la sistematicità ed anche la deflazione del sistema penale.

Il 31 marzo scorso è stato approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa promossa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, che presenta almeno due profili di interesse.

1. Il primo, è dato dal documento depositato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 gennaio 2014 che contiene dieci pagine di considerazioni generali, seguite da relazioni delle singole Regioni e Province autonome (16 su 21) che fanno il punto su cosa le Regioni e le Province autonome hanno fatto e stanno facendo in materia di semplificazione, colmando così una lacuna segnalata nel 2012 nel libro curato da Luciano Vandelli (Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Il Mulino, p. 147).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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