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Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Sentenza n. 115/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/05/2018 –  Pubblicazione in G. U. 06/06/2018,  n. 23

Motivo della segnalazione

La sentenza che qui si segnala è una decisione da inquadrare in un filone giurisprudenziale piuttosto noto: si tratta infatti dell’epilogo della “saga Taricco”.  

A dare il via alla vicenda Taricco è stata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, promossa dal Tribunale di Cuneo e relativa all’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici piemontesi ha fatto seguito una prima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 8 settembre 2015, C-105/14), con cui si è affermato che le norme italiane in materia di prescrizione dovevano essere disapplicate giudizialmente in casi di frode finanziaria particolarmente grave.

Sentenza n. 99/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15 maggio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 23/05/2018, 1^ Serie Speciale n. 4

Motivo della segnalazione

La pronuncia interviene sulla riforma delle banche popolari di inizio 2015: sebbene la Corte, in ratio decidendi, ne neghi la natura di “riforma di sistema” e la conseguente insuscettibilità di costituire oggetto del decreto-legge che la veicola (il n. 3 del 2015), non sfugge alla medesima il rilievo non soltanto giuridico della decisione, cui è dedicato il comunicato ufficiale anticipatorio del deposito riservato alle pronunce di maggiore momento (v. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20180515152601.pdf), probabilmente per profili di censura su cui la Corte si concentra soprattutto allorquando esamina il rapporto delle parti della normativa impugnata che riflettono il principio di bail-in in caso di crisi bancarie con le fonti europee che lo hanno posto nel quadro della risposta alla crisi economico-finanziaria e con la giurisprudenza delle “due Corti”.

Sentenza n. 61/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 27/3/2018 – Pubblicazione in G.U. 28/3/2018 n. 13

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 61/2018 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sollevata dalla Regione Campania. Nella versione vigente al momento del ricorso, tale disposizione stabilisce, fra l’altro, che per la realizzazione delle azioni inerenti al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, un Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari sia istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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