Fonti dell'Unione europea

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 Tra le leggi adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano nel periodo novembre 2021-febbraio 2022 si segnalano:

  • Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 121

“Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni”

La legge ha previsto agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia del settore turistico in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/224740/legge_provinciale_16_novembre_2021_n_12.aspx?view=1&a=2021&in=25

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha continuato ad utilizzare lo strumento dell’ordinanza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle previsioni della legge prov. n. 4 del 2020 e della normativa statale.

Di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150

“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego)”.

La legge ha un contenuto estremamente eterogeneo, prevedendo modifiche puntuali a ben 33 provinciali.

Tra queste, il Governo ha deciso di impugnare l’art. 4, co. 10, che nel sostituire l'art. 94 della legge prov. 10 luglio 2018, n. 9, ha previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria «in caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate». L'ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi informativi opere civili della Provincia.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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