- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Assegnazione e solidarietà sociale, maternità ed infanzia, straniero, assegno per la incentivazione della natalità e la contribuzione alle spese per il suo sostegno (c.d. Bonus bebè) (2/2022)
Sentenza n. 54/2022 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (2/2022)
Deposito del 04/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022 n. 10.
Motivo della segnalazione
La tutela dei valori primari della maternità e dell’infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.
Nel condizionare il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.
Nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.