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- Giurisprudenza costituzionale
È costituzionalmente illegittima la Legge della Regione Siciliana che, introducendo il silenzio-assenso sulle domande di autorizzazione paesaggistica, contrasta con norme dello Stato qualificabili come “grandi riforme economico-sociali in materia di tutel
Sent. n. 160/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 22 luglio 2021 – Pubblicazione in G.U. del 28/07/2021, n. 30
Con la sentenza n. 160 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 6, della L. Reg. Sicilia n. 5 del 2019, nella questione promossa in merito all’art. 14, lett. n), dello Statuto speciale, in quanto, «introducendo il silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, quest[a] disposizion[e] contrasterebbe[…] con la disciplina dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dal d.P.R. n. 31 del 2017», disciplina che esprime norme da qualificare come “grandi riforme economico-sociali in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.