Le disposizioni dei Trattati in materia di libera prestazione dei servizi ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 38, commi 2 e 4, del “Decreto Bersani”, tramite la quale uno Stato membro protegge le posizioni commerciali degli operatori esistenti del settore dei giochi d’azzardo imponendo solo ai nuovi concessionari il rispetto di distanze minime.