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TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

L'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Inoltre il giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio, ha ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.

TAR CAMPANIA, Napoli, 30.08.2017, n. 4201

Presupposti indefettibili per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), e, dall'altro, l'impossibilità di ricorso agli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità), data la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica.

TAR LAZIO, Latina, 30.08.2017, n. 439
Il Sindaco del Comune di Roccasecca aveva, con ordinanza 22.11.2016, n. 131, disposto lo sgombero immediato di immobile, sito nel territorio comunale, sul rilievo dell'asserita inagibilità del fabbricato per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza. L'autorità comunale, in particolare, aveva adottato l'ordinanza de qua, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute degli occupanti (rectius: rifugiati di guerra), così come previsto negli artt. 50 e 54 comma 2 d.lgs. n. 267/2000.
Il collegio giudicante accoglie il ricorso avverso la predetta ordinanza, considerato che il sindaco non ha competenza a verificare l'idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall'articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Né ricorrono nella fattispecie i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 Tuel.

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324
L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione -, non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

TAR CAMPANIA, Salerno, 04.08.2017, n. 1288

La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento emanato dal Dirigente del Settore polizia locale del Comune di Mercato San Severino che aveva disposto l'immediata sospensione delle attività (gestione di impianto sportivo) dalle ore 22, sul rilievo del superamento dei limiti di emissione sonora di cui ai, pure contestati, presupposti accertamenti ARPAC.
In proposito, il Collegio evidenzia – inter alia - che non è in discussione la sussistenza del potere del Comune, peraltro riconosciuta dalla legge n. 447 del 1995, di adottare, per determinate aree della città, misure atte a garantire la qualità della vita, il riposo delle persone residenti e le comuni regole della vita civile, e tutelare così la sicurezza urbana, quanto piuttosto quale possa essere la natura, la forma e la tipologia delle disposizioni che prevedano le limitazioni che a tali fini possono essere imposte agli orari di esercizio delle attività ludico-sportive, come nel caso di specie.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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