Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Dall’ISVAP all’IVASS: breve raffronto delle rispettive discipline legislative

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), introdotto con d.l. n. 95/2012 - convertito in legge n. 95/2012 - recante «Disposizioni urgenti per la revisione  della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (cd. spending review), è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, destinato a sostituire e a svolgere le funzioni dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ai sensi dell’art. 4 della l. 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), nonché dell’art. 5 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB

In data 19 dicembre 2013, con delibera n. 18751, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa ha adottato il regolamento con cui ha disciplinato gli obblighi di trasparenza concernenti la propria organizzazione ed attività. Più specificamente, il riferimento è agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati con le relative condizioni e modalità di pubblicità. Si tratta dell’esercizio del più generale potere delle Autorità indipendenti di adottare norme concernenti la propria organizzazione e funzionamento, puntualmente previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 216 del 1974, istitutiva della Consob. Occorre peraltro osservare che il regolamento in esame si pone quale attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale «le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa  vigente in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi ordinamenti».

L’ART può qualificarsi come autorità indipendente

L’Autorità di regolazione dei trasporti (nel prosieguo anche «Autorità» o «ART») è stata istituita dall’art. 37 del d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto «salva Italia»), convertito poi con la legge n. 214/2011.

A questo proposito, visto tra l’altro che l’ART non è espressamente qualificata come autorità indipendente dalla legge istitutiva, pare opportuno indagare innanzitutto sulla possibilità di qualificarla in tal senso alla luce soprattutto degli indici rivelatori di appartenenza alla categoria elaborati dal Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 5817/2011; Ad. Gen. n. 1721/2011): qualificazione legislativa; natura delle funzioni e loro riferibilità a valori di rilievo costituzionale da sottrarre alla responsabilità politica governativa; assenza di poteri di direttiva e indirizzo governativi; autonomia organizzativa e di bilancio; requisiti richiesti per i componenti, sistema di nomina e regime delle incompatibilità; sistema dei rapporti istituzionali.

Il nuovo regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’AEEG

Con delibera del 23 dicembre 2014, l’AEEG ha approvato un regolamento recante la «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico» (649/2014/A).

L’Autorità ha precisato che la sostituzione del precedente regolamento in materia del 2009 è stata dettata dalla necessità di adeguarsi alle nuove competenze attribuite all’Autorità in materia di servizi idrici (d.l. n. 201/2011) e di teleriscaldamento (d.lgs. n. 102/2014), nonché alla disciplina legislativa degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le amministrazioni pubbliche (d.lgs. n. 33/2013).

Il nuovo regolamento, da un lato, ha razionalizzato e riordinato disposizioni già presenti nel precedente, dall’altro lato, ha introdotto alcune modifiche innovative alla preesistente normativa.

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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INTRODUZIONE

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.


Sommario Rubrica “Fonti Internazionali”:

Notizia n. 1: La Presidenza del Consiglio dei ministri detta orientamenti e criteri per il ricorso all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 gennaio 2014, Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (14A02907) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2014).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/14/14A02907/sg.

Notizia 2: Intervento italiano di protezione civile europeo in Bosnia. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014: dichiarato lo stato di emergenza per le piogge di eccezionale intensità che hanno colpito Bosnia Erzegovina e Serbia dal 13 maggio 2014

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG45686

Notizia n. 3: L’adeguamento dell’ordinamento interno alle prescrizioni della sentenza “Torreggiani” della CEDU. LEGGE 11 agosto 2014, n. 117.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00122)

Notizia n. 4: La riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo. LEGGE 11 agosto 2014, n. 125. Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130) (GU n.199 del 28-8-2014 )

(di Federico Gianassi)

 

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Tra i recenti provvedimenti con i quali Legislatore ha provveduto ad autorizzare il Capo dello Stato alla ratifica e ha dato esecuzione a convenzioni internazionali si segnalano la legge di ratifica e esecuzione della convenzione contro la sparizione forzata del 2006; la legge di ratifica e esecuzione della convenzione sulla competenza, sulla legge applicabile e sulla esecuzione in materia di cooperazione sulla genitorialità del 1996; la legge di adesione alla convezione internazionale per la riduzione dei casi di apolidia del 1961 e infine la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Stati Uniti per favorire la compliance fiscale internazionale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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