Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sent. TAR Campania, sez. VII, 28 ottobre 2011, n. 5030

Il TAR ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, per la quale ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Sent. TAR MARCHE Ancona, sez., I, 17.12.2011, n. 939

Un regolamento comunale in materia di polizia rurale non è tenuto a rispettare le disposizioni del d.p.r. 8.2.1954, n. 320 di polizia veterinaria, in quanto l'art. 117 Cost. riserva la materia della polizia amministrativa locale alla legislazione regionale; e nel caso di specie era stato adottato un decreto del presidente della giunta regionale.

Sent. TAR LOMBARDIA Brescia, sez. II, 15.12.2011, n. 1741

La disposizione del regolamento comunale di polizia urbana di Mantova che disciplina la collocazione di addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari, non viola alcuna libertà costituzionalmente garantita, in quanto tende a garantire quel decoro della città che sarebbe compresso se chiunque potesse esporre qualsivoglia bandiera, stendardo o drappo; inoltre suddetta disposizione non può ritenersi integrare una disparità di trattamento, rispetto a determinate categorie (es. partiti) che possono necessitare di rendere visibile la loro presenza per ragioni istituzionali.

Sent. TAR PUGLIA Lecce, sez. II, 25.10.2011, n. 1847

La determinazione da parte del consiglio comunale dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del t.u.el. è funzionale all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che ai sensi dell'art. 48, comma 3 è atto di competenza della giunta.

Sent. TAR CALABRIA sez. Reggio Calabria 26.10.2011, n. 750

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale di nomina della giunta del comune di Scilla, in quanto composta da soli uomini, in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto. Sia la norma costituzionale che quella statutaria che sanciscono la necessità del promovimento delle pari opportunità tra donne e uomini, sono da intendersi come norme immediatamente precettive e non meramente programmatiche.

Sent. TAR CAMPANIA, sez. I, 7.11.2011, n. 5167

Il giudice amministrativo ribadisce l'immediata applicabilità del principio costituzionale delle pari opportunità indipendentemente dalla sua mancata specifica previsione nel testo statutario comunale.

Si segnala sul tema anche la sent. TAR Sicilia, sez. I, 15.12.2010, n. 14310

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 27 dicembre 2011, ha impugnato il disegno di legge n. 828-563-824 dal titolo "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa".

In particolare, oggetto della censura sono innanzitutto le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, reputate in contrasto con l'articolo 81, 4° comma della Costituzione, perché prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

Sentenza n. 199/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte ribadisce il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare espressa mediante referendum desumibile dall'art. 75 Cost. Coerentemente con la propria giurisprudenza secondo cui costituisce ripristino della normativa abrogata - e deve pertanto essere dichiarata illegittima in quanto si pone in palese contrasto con l'intento perseguito mediante referendum abrogativo - la normativa che introduce una nuova disciplina della materia «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sent. n. 68/1978, richiamata e citata espressamente), essa dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante il quale, a distanza di meno di un mese dalla alla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 - disposizione volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni - il Governo aveva dettato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, "che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni" della stessa.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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