Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 26.03.2012, n. 4784

La disciplina degli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interpretati dalla Corte alla luce della successiva evoluzione normativa, ed in particolare della riforma dell'art. 114 Cost., comma 2 e della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 4 di attuazione di tale riforma, comporta che la rappresentanza processuale del comune spetta in via generale al sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta: perciò non più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; con la conseguenza che all'organo suddetto è attribuito direttamente dalla legge anche il conseguente potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti (Cass. 13968/2011; 13968/2010; 10099/2007). E siccome il ricorrente non ha documentato la sussistenza, nello statuto dell'ente, di indicazioni di contenuto diverso, non vi è stata alcuna violazione dell’art 83 c.p.c., né una mancanza di legittimazione processuale del comune nel giudizio di appello.

Cfr. anche sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 7.2.2012, n. 650

Sent. TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22.3.2012, n. 96

L’art. 3 del “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”, recita: "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione".

Sent. TAR TOSCANA, sez. III, 30.1.2012, n. 197

La controversia ha ad oggetto un provvedimento di demolizione di un fabbricato adottato il 30.4.1996 dall’assessore delegato dal sindaco. Di fronte alla doglianza del ricorrente sull’incompetenza dell’organo politico, in quanto il provvedimento rientra nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51 della l. n. 142/1990, il giudice amministrativo precisa che il dirigente è legittimato ad emanare gli atti di gestione non per effetto diretto dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ma sulla base di adeguamenti dello statuto comunale al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato art. 51 (Cons. Stato, I, 28.4.1999, n. 535; TAR Lombardia, Milano, III, 2.2.2000, n. 492). Pertanto la suddetta norma non è immediatamente operativa, ma richiede la mediazione statutaria.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1996/199602360/Provvedimenti/201200197_01.XML

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 26.10.2011, n. 22193; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 6.12.2011, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 12.10.2011, n. 21024; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 21.11.2011, n. 24433

Non è necessaria l'autorizzazione della giunta municipale affinché il sindaco, in rappresentanza del comune, possa agire o resistere in giudizio, a meno che la necessità di suddetta autorizzazione non sia espressamente prevista dallo statuto comunale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 4.11.2011, n. 22909

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto comunale — ed anche il regolamento, ove lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare — può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune.

Inoltre la norma statutaria che conferisce al direttore generale, ancorché intervenuta in data successiva alla notifica dell'atto di appello, varrebbe a sanare, con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., l'eventuale, ritenuto, originario difetto di rappresentanza processuale del comune.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 13.11.2011, n. 21086; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 16.9.2011, n. 18923; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 16.9.2011, 18924

Nel processo tributario ai sensi del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88, "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". In base quindi alla normativa del 2005 è riconosciuta la rappresentanza processuale al funzionario a prescindere da una specifica previsione statutaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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