Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Il dossier raccoglie gli interventi al seminario di approfondimento che si è svolto presso il Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell’Università degli Studi di Macerata il 21 aprile 2010. Durante l’incontro sono stati approfonditi i numerosi problemi posti dal decreto-legge n. 29/2010 adottato per sanare alcune irregolarità nella presentazione delle liste durante le elezioni regionali 2010. I contributi trattano i profili normativi (Longo, Barbisan), gli aspetti processuali legati ai ricorsi promossi dalle liste escluse davanti al giudice amministrativo (Cozzolino-Niro; Laneve; Costantino), i profili legati al ricorso promosso dalla regione Lazio davanti alla Corte costituzionale (Cozzolino-Niro) e il tema del divieto di terzo mandato (Cossiri).

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I dati che raccogliamo in questa sezione dell'Osservatorio intendono aiutare nella comprensione dell'uso e delle funzioni che stanno assumendo i decreti-legge nel nostro ordinamento.

La tabella riporta in ordine progressivo il numero dei decreti-legge approvati dall’avvio della XVI legislatura all'interno del percorso svolto da tale fonte, dal momento della approvazione nel Consiglio dei Ministri fino alla conversione in legge. A questi dati aggiungiamo il riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati e alle eventuali questioni di fiducia poste dal governo durante l'iter di conversione.

Sentenza n. 246/2010- Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito dell’08/072010- Pubblicazione in G.U.: 14/07/2010

Motivi della segnalazione

La presente decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Marche e  avente ad oggetto  l’intera legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco di alcuni Comuni dalle Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini. Della suddetta legge è denunciato il contrasto con l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché col principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti interistituzionali. Si denuncia in particolare la violazione dell’art. 132 Cost., derivante, secondo la ricorrente, dal fatto che nel corso del procedimento parlamentare di approvazione della legge medesima, il parere, reso in senso contrario al distacco, emesso dalla Assemblea legislativa della Regione Marche ai sensi della citata disposizione costituzionale non sarebbe stato oggetto di sostanziale considerazione risultante da atti ufficiali e conoscibili, come, invece, avrebbe richiesto l’art. 132 della Costituzione. Si rileva inoltre che, nel corso dello stesso procedimento legislativo, sarebbe stato, altresì, violato il principio di leale collaborazione, essendo stato il parere negativo solamente acquisito agli atti, senza che la Regione che lo ha reso fosse stata posta in condizione di conoscere i motivi che avevano spinto le Camere a discostarsi da esso.

Sentenza n. 93/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 12/03/2010 - Pubblicazione in G.U.: 17/03/2010)

Nella sentenza n. 93/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni processuali penali per contrasto con l'art. 117.1 Cost., e, attraverso questo, con l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo.

Sentenza n. 71/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 26/02/2010 - Pubblicazione in G.U.: 03/03/2010)

Con questa sentenza la Corte conferma la sua dottrina in materia di leggi interpretative, utilizzando la presenza di contrasti giurisprudenziali come elemento di discrimine: «la norma censurata non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 della Costituzione, in quanto – si afferma – essa ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dai contrasti interpretativi sopra descritti, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente». La Corte precisa inoltre, richiamando la sua giurisprudenza precedente, che la legittimità di una legge interpretativa sussisterebbe anche in assenza di veri e propri conflitti giurisprudenziali. Nel riprendere testualmente quanto contenuto in una precedente decisione (sentenza n. 170 del 2008), essa afferma infatti che «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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