Fonti Regioni speciali e Province autonome

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CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344

Per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799), l'esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, 25 febbraio 2021, n. 140

In difetto di dati certi e di motivazione puntuale sull'entità del fenomeno, non si comprende in che modo il distacco di utenze morose possa costituire un pericolo per la igiene e sanità pubbliche.
Un provvedimento contingibile e urgente di tale portata, incidendo sull'attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza, doveva invece essere puntualmente motivato e dare conto della gravità della situazione che giustificava un siffatto intervento.
L'appello viene accolto anche laddove lamenta che il divieto di distacco intimato dall'ordinanza sindacale, per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.

CONS. STATO, sez. V, 19 gennaio 2021, n. 572

In termini generali, un'ordinanza contingibile e urgente viene adottata nelle situazioni di emergenza, in cui si deve fronteggiare un pericolo imminente, come appunto quello derivante dal crollo di un edificio per cedimenti del terreno; ciò però non significa che si possa procedere senza un'adeguata istruttoria: in tal senso, la giurisprudenza costante, per tutte C.d.S., sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580 e 25 maggio 2012, n. 3077. È poi evidente, in termini logici prima che giuridici, che l'istruttoria adeguata deve dare atto dell'accaduto, indicare gli interventi da adottare senza indugio, ma anche individuare i soggetti a carico dei quali essi devono essere imposti, se pure in limiti di tempo compatibili con la situazione.

La crisi pandemica sviluppatasi negli ultimi due anni ha contribuito in modo profondo a modificare la struttura economica e istituzionale della nostra società. Invero, seppur negli ultimi mesi la dottrina si sia interessata maggiormente ai rapporti istituzionali e al sistema delle fonti a partire dagli atti adottati dal Governo o dal Parlamento quali risposte economiche e sanitarie alle crisi in atto, il dibattito che ha trovato uno spazio minore è stato quello della legislazione della ripresa.  In questo quadro trova una centralità rilevante l’analisi delle modalità con le quali gli Stati, ed in particolar modo l’Italia, hanno affrontato l’individuazione delle priorità e delle progettualità che rappresentano le missioni di rilancio, sia in campo economico, che sociale. L’attività compiuta da numerosi organi costituzionali per addivenire all’elaborazione di una bozza di Piano per la Ripresa e Resilienza, non solamente rappresenta uno snodo cruciale per l’approfondimento dell’effettività di una uscita dalla crisi, ma si riflette in modo particolare sulla capacità espansiva delle competenze tra Stato e Regioni, tra centro e periferie.

Nel periodo qui considerato vanno segnalati alcuni interventi legislativi regionali su temi diversi, ma che si inquadrano, vuoi per tempistica, vuoi per contenuti, in una prospettiva di accompagnamento alla fase centrale e finale della pandemia ancora in atto, in quanto diretti a disciplinare settori la mancanza della cui disciplina è stata acuita dalla pandemia stessa.

Tra gli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) compare finalmente anche la riforma dell’ordinamento delle professioni delle guide turistiche (v. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M1C3.4 TURISMO 4.0, Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, 117). L’intervento del legislatore statale è atteso da tempo, dal momento che la disciplina della materia – strategica per il settore, chiamato ad affrontare la ripresa post-pandemica – è bloccata in una “paralisi” dovuta a una serie di vicende normative e giudiziarie succedutesi nel tempo.

Ciò non solo impedisce – in ottica ordinamentale – l’esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia ex art. 117, comma 3, Cost., e si riflette inevitabilmente sulla definizione delle politiche turistiche, riconducibili (quanto meno in via generale) alla competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.; ma finisce per impedire pure l’accesso alla professione da parte delle aspiranti guide, spinte talvolta a conseguire il titolo all’estero, con il rischio ulteriore di fungere da incentivo all’abusivismo.

Per comprendere la situazione odierna e l’urgenza della riforma è necessario ricapitolare brevemente l’evoluzione della disciplina delle professioni turistiche (e quindi delle guide turistiche, che qui interessano).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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