Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Con le due sentenze n. 120 e 194 del 2018, adottate a distanza di poco tempo l’una dall’altra, la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Carta sociale europea (CSE) il valore di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. Ha inoltre affrontato, per la prima volta, la questione del valore giuridico delle interpretazioni rese dal suo organo di controllo, il Comitato europeo dei diritti sociali (Comitato europeo).

In data 4 ottobre 2018 il Governo ha approvato il decreto legge n. 113 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, poi pubblicato in G.U. n.231 del 4-10-2018, e noto all’opinione pubblica come Decreto sicurezza.
Il decreto è stato, poi, convertito in legge con legge n. 132 del 1° dicembre 2018.
Il decreto sicurezza si compone sostanzialmente di tre diverse parti. La prima parte (Titolo I, articoli 1-15) è dedicata alla regolamentazione dell’immigrazione e, in particolare, alla disciplina dei permessi di soggiorno di carattere umanitario e alla protezione internazionale. La seconda parte (Titolo II, articoli 16-31) concerne la sicurezza pubblica. La terza parte (titolo III, articoli 32-38) è dedicata, infine, al funzionamento del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sentenza n. 189/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18 luglio 2019 – Pubblicazione in G.U. del 24/07/2019, n. 30

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 189 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 570-bis del codice penale e degli articoli 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, lett. b) e o), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, promosse dal Tribunale ordinario di Nocera inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con riferimento agli articoli 3, 25, 30 e 76 della Costituzione.

Sentenza n. 179/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019, n. 30

 Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 179/2019 la Corte costituzionale ha esaminato, accogliendole parzialmente, questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l’art. 5, comma 4, ultimo periodo, e comma 9, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).
La l. reg. Lombardia n. 31/2014, ad avviso della Corte, è caratterizzata da un’ispirazione innovativa, in cui spicca lo scopo di orientare gli interventi edilizi in via prioritaria verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse; il consumo di suolo, risulta allora ammesso soltanto se la riqualificazione e la rigenerazione di aree già edificate si dimostrino tecnicamente ed economicamente insostenibili.

Sentenza n. 178/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 178/2019, accogliendo parzialmente un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali varie disposizioni della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene).

Sentenza n. 174/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 174/2019 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi da 28 a 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). La disposizione impugnata offre l’interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e nega così rilievo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato.

Sentenza n. 173/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 173/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e dell’art. 11-quinquies del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, inserito in sede di conversione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le questioni erano state sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost. In estrema sintesi, le disposizioni impugnate prevedono che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi e che tale divieto operi anche per i mandati iniziati anteriormente all’entrata in vigore della n. 113/2017.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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